Cassazione Civile, Sentenza n. 14040/2020 del 07/07/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
A seguito di indagini bancarie avviate nel 2008 nei confronti di un contribuente, l’Agenzia delle Entrate emise un avviso di accertamento per maggior reddito d’impresa relativo al 2004, ai fini IRPEF, IRAP e IVA. Dopo il decesso del contribuente, l’avviso fu notificato il 10 novembre 2009 impersonalmente e collettivamente agli eredi, con plico indirizzato al coniuge superstite. L’accertamento fu impugnato soltanto dal coniuge, che risultò soccombente in via definitiva. I due figli impugnarono la cartella provvisoria loro notificata nel maggio 2010, deducendo l’invalidità della notificazione dell’atto presupposto: secondo loro, poiché l’Ufficio conosceva i loro indirizzi, l’avviso avrebbe dovuto essere notificato individualmente a ciascuno. La Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso e la Commissione tributaria regionale confermò la decisione. L’Agenzia delle Entrate propose ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 65 del D.P.R. n. 600/1973: sosteneva che, non essendo stato formalmente comunicato dagli eredi il loro indirizzo, la notificazione non potesse essere eseguita diversamente da quella effettuata presso l’ultima residenza del contribuente. I controricorrenti eccepirono inoltre il giudicato esterno formatosi, nelle more, in un distinto giudizio relativo a un’altra cartella fondata sul medesimo avviso di accertamento, nel quale era stata definitivamente accertata l’illegittimità della notificazione dell’atto impositivo nei loro confronti.
La decisione
La Corte ha esaminato prioritariamente l’eccezione di giudicato esterno sollevata dai controricorrenti e ha rigettato il ricorso. Ha verificato la produzione della sentenza definitiva e il relativo attestato del passaggio in giudicato. Benché quella decisione riguardasse una cartella formalmente diversa, essa derivava dal medesimo avviso di accertamento e aveva stabilito, non per vizi propri della cartella ma con riferimento all’atto impositivo presupposto, l’inopponibilità dell’accertamento ai due eredi per l’illegittimità della notificazione collettiva e impersonale. La Corte ha ritenuto che tale giudicato impedisse di riesaminare la questione della violazione dell’art. 65 del D.P.R. n. 600/1973. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese del giudizio di cassazione sono state interamente compensate, trattandosi di decisione fondata su un fatto sopravvenuto alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 65 D.P.R. n. 600/1973
La definitività della statuizione sull’illegittimità della stessa notifica dell’atto impositivo non consente di riesaminare la questione della violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65.
La Corte non decide nel merito la censura relativa alle modalità di notificazione previste dall’art. 65: il giudicato esterno che aveva già accertato l’illegittimità della notificazione dell’atto impositivo ai medesimi eredi impedisce di riesaminare tale questione.
art. 2909 c.c.
Si tratta dello stesso giudicato qui invocato dai controricorrenti e che va anche in questa sede rilevato e applicato.
La statuizione definitiva resa in un altro giudizio è rilevabile e applicabile quando riguarda il medesimo rapporto sostanziale e ha già definito la questione presupposta rilevante nella controversia in corso, anche se le cartelle impugnate sono formalmente diverse.
art. 378 c.p.c.
Nella memoria ex art. 378 c.p.c. gli stessi controricorrenti pongono una questione di cosa giudicata, che, per la sua forza assorbente, deve essere trattata prioritariamente.
La questione di giudicato esterno dedotta con memoria è esaminata in via prioritaria quando è assorbente rispetto alla censura di merito.
Massime di principio
- Il giudicato esterno può essere rilevato e applicato anche se la controversia successiva ha formalmente ad oggetto un atto diverso, quando entrambi gli atti derivano dal medesimo atto impositivo e la decisione definitiva precedente ha risolto una questione riferibile a quest’ultimo, anziché a vizi propri dell’atto successivo.
- Una statuizione definitiva che accerta l’illegittimità della notificazione dell’atto impositivo e la sua inopponibilità a determinati destinatari impedisce di riesaminare, in un giudizio successivo tra le medesime parti e sul medesimo atto presupposto, la questione della regolarità di quella notificazione.
- La produzione della sentenza e dell’attestazione del suo passaggio in giudicato consente di documentare il giudicato esterno fatto valere nel giudizio di cassazione.
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