Cassazione Penale, Ordinanza n. 06460/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso/istanza di rimessione e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo determinante il mancato deposito delle notifiche alle altre parti, previsto dall'art. 46, comma 4, c.p.p. quale onere a pena di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (null)
La controversia
L'imputato ha proposto istanza di rimessione del processo avverso un'ordinanza del Tribunale di Trapani. La Corte di cassazione rileva tuttavia che l'istanza era inammissibile perché non era accompagnata dall'allegazione delle notifiche alle altre parti del processo, adempimento richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 46, comma 4, c.p.p. Il ricorrente chiedeva quindi la rimessione del processo, ma la questione viene definita in rito per difetto di un presupposto formale essenziale.
Norme richiamate
a pena di inammissibilità
la domanda di rimessione deve essere corredata dall'allegazione delle notifiche alle altre parti del processo; la mancanza di tale allegazione comporta l'inammissibilità dell'istanza.
Massime di principio
- L'istanza di rimessione del processo è soggetta a rigorosi requisiti formali e deve essere accompagnata dalla prova delle notifiche alle altre parti processuali.
- La mancata allegazione degli atti di notificazione prescritti dalla legge determina l'inammissibilità dell'istanza, senza esame del merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per un vizio formale essenziale, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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