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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25525/2025 del 17/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratori)

La controversia

Gli infermieri professionali turnisti avevano chiesto di essere ammessi al servizio mensa o, in subordine, di ottenere il buono pasto sostitutivo, nonostante il regolamento aziendale limitasse tale beneficio al solo personale non turnista con rientro pomeridiano. La Corte d'appello aveva accolto la domanda, ritenendo che il diritto al pasto spettasse a tutti i dipendenti con orario giornaliero superiore a sei ore e che, nei casi in cui l'organizzazione del servizio impedisse la pausa pranzo per esigenze di continuità assistenziale, il diritto si convertsse nel buono pasto. L'azienda sanitaria ha impugnato la decisione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 29 del CCNL comparto sanità 2001, dell'art. 33 del DPR 270/1987 e dell'art. 8 del D.L. 66/2003, oltre a omesso esame di fatto decisivo e motivazione insufficiente o contraddittoria. In sintesi, ha sostenuto che la Corte territoriale avesse erroneamente esteso il diritto alla mensa/pausa a tutti i lavoratori con prestazione superiore alle sei ore, senza distinguere tra turnisti, che svolgono attività continuativa, e non turnisti, che possono interrompere il lavoro per la pausa, e che i precedenti di legittimità richiamati non fossero pertinenti perché relativi a casi privi di regolamento aziendale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi, trattandoli congiuntamente, e ha confermato la sentenza d'appello. Ha affermato che, nel pubblico impiego privatizzato, il buono pasto costituisce un'agevolazione assistenziale collegata alla fruizione di una pausa pranzo e che, in via generale, il diritto sorge quando il lavoratore osservi un orario giornaliero di almeno sei ore, con diritto a un intervallo non lavorato. Di conseguenza, la Corte territoriale aveva correttamente interpretato l'art. 29 del contratto integrativo del 20.9.2001, riconoscendo il collegamento tra diritto alla mensa e pausa dal lavoro, collegamento confermato anche dal dato legislativo richiamato. È stata quindi confermata la spettanza del ticket mensa per i turni lavorativi eccedenti le sei ore. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 29 CCNL comparto sanità 20 settembre 2001

    La disposizione contrattuale è stata letta come collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro e idonea a riconoscere il buono pasto ai dipendenti che svolgono un orario giornaliero superiore a sei ore, a prescindere dalla natura turnista dell'orario.

  • art. 33 DPR 270/1987

    È richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi restrittiva, ma la Corte non ne fa applicazione autonoma, ritenendo infondate le censure nel quadro dell'orientamento consolidato sul buono pasto.

  • art. 8 D.L. 66/2003

    La Corte lo richiama come conferma del principio per cui l'intervallo per la consumazione del pasto è previsto oltre il limite delle sei ore di lavoro, valorizzando il nesso tra durata della prestazione e diritto alla pausa/pasto.

  • art. 210 c.p.c.

    L'ordine di esibizione dei fogli di presenza è stato utilizzato in appello per accertare le somme dovute ai lavoratori.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È richiamato in relazione alla dedotta omessa considerazione di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    La Corte dà atto della ricorrenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, DPR 115/2002

    È il parametro richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato, il buono pasto ha natura di agevolazione assistenziale funzionale al benessere del dipendente e alla conciliazione tra esigenze di servizio ed esigenze quotidiane, non di mero emolumento accessorio sganciato dall'organizzazione del lavoro.
  • Il diritto alla mensa o al buono pasto sorge, in via generale, quando l'orario giornaliero di lavoro sia di almeno sei ore e il lavoratore abbia diritto a un intervallo non lavorato per la consumazione del pasto.
  • La prestazione in regime di turnazione non esclude, di per sé, il diritto al pasto sostitutivo, quando la struttura dell'orario impedisca la fruizione della mensa o della pausa in presenza dei presupposti temporali previsti.
  • Le clausole contrattuali o regolamentari aziendali devono essere interpretate in coerenza con la disciplina collettiva e legislativa di riferimento, evitando letture restrittive che svuotino il diritto alla pausa/pasto per i lavoratori che superino il limite delle sei ore.
  • In sede di legittimità, censure fondate su presunta erronea estensione del diritto e su presunti precedenti non pertinenti sono infondate se la decisione impugnata si colloca nel solco di un orientamento consolidato della Corte e interpreta correttamente il collegamento tra durata della prestazione e pausa pranzo.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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