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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32540/2022 del 04/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per Euro 2.722,50, richiesto per il pagamento di una fattura collegata a un costo che l'impresa appaltatrice avrebbe sostenuto verso il terzo committente a causa di un danno che si assumeva causato dalla società ingiunta nell'ambito di un'attività di montaggio subappaltata durante l'allestimento di una mostra a Castel Sant'Angelo. In primo grado l'opposizione al decreto era stata rigettata, ma in appello il Tribunale di Roma ha accolto l'opposizione e revocato il decreto. La società creditrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 653 e 645 c.p.c. e dell'art. 111, comma 7, Cost., sostenendo che il giudice di appello si fosse limitato a verificare la legittimità dell'emissione del monitorio senza compiere l'autonoma valutazione, nel giudizio di opposizione a cognizione piena, di tutte le prove documentali e testimoniali sul credito; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per l'erronea regolazione delle spese di lite in favore dell'opponente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato al Tribunale di Roma, in diversa composizione, quale giudice di appello, affinché riesamini l'atto di appello e valuti nuovamente, nel merito, la pretesa creditoria alla luce di tutti gli elementi istruttori raccolti nel giudizio di opposizione. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 653 c.p.c.

    Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il controllo non può arrestarsi alla legittimità formale dell'ingiunzione, ma deve estendersi all'accertamento pieno della pretesa creditoria.

  • art. 645 c.p.c.

    L'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, con necessità di autonoma valutazione di tutte le risultanze probatorie.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    La censura è stata prospettata come vizio di motivazione/violazione del diritto alla decisione secondo legge, in relazione alla mancata valutazione del merito della pretesa.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la regolazione delle spese secondo soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la regolazione delle spese di lite in favore della controparte.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio con proposta del relatore notificata alle parti.

Massime di principio

  • L'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare il fondamento sostanziale della domanda creditoria e non può limitarsi a verificare la sola legittimità dell'emissione del monitorio.
  • Nel giudizio di opposizione, il giudice deve valutare autonomamente tutti gli elementi probatori offerti sia dal creditore sia dall'opponente, comprese le prove documentali e testimoniali raccolte nel corso del processo.
  • La parte che abbia chiesto l'ingiunzione non è tenuta a proporre una specifica domanda aggiuntiva di accertamento del credito in sede di opposizione: è sufficiente che resista all'opposizione e chieda la conferma del decreto opposto.
  • Se il giudice di merito omette l'esame della prova della pretesa creditoria e si arresta a un controllo meramente formale del decreto ingiuntivo, la sentenza è cassabile con rinvio per nuovo esame nel merito.
  • La questione delle spese di lite resta assorbita quando la sentenza di merito venga cassata per accoglimento del motivo principale che impone il rinvio.

Come è indicizzato

MaterieDecreto ingiuntivoAppalto
RamiProcesso civileContratti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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