Cassazione Penale, Ordinanza n. 17583/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza dell'inammissibilità, ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la responsabilità dell'imputato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Le doglianze difensive miravano a contestare i tratti costitutivi del fatto, compreso il profilo soggettivo, sostanzialmente riproponendo censure già esaminate e respinte dai giudici di merito. La Corte di cassazione rileva che la motivazione della decisione di merito era giuridicamente corretta, puntuale rispetto alle doglianze difensive, coerente con le risultanze acquisite e priva di manifeste illogicità; per questo dichiara inammissibile il ricorso.
Norme richiamate
all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese in modo adeguato e logicamente coerente dai giudici di merito.
- La Corte di cassazione non rivaluta il merito quando la decisione impugnata è sorretta da motivazione giuridicamente corretta, coerente con le risultanze acquisite e immune da manifeste incongruenze logiche.
- L'inammissibilità del ricorso determina, in applicazione dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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