Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29880/2023 del 27/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un avvocato, nominato difensore in un procedimento di opposizione contro il provvedimento di espulsione di un cittadino extracomunitario e ammesso al patrocinio a spese dello Stato ex lege, chiedeva la liquidazione dei compensi maturati e proponeva opposizione contro il decreto che li aveva liquidati in misura ritenuta incongrua. Il Tribunale di Ancona, in accoglimento dell'opposizione, aveva determinato il compenso applicando lo scaglione di valore e riducendo i valori medi, ma aveva escluso la dimidiazione prevista dall'art. 130 d.P.R. n. 115/2002. Il Ministero della giustizia ha ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 82, 83, 130 e 142 d.P.R. n. 115/2002, sostenendo che anche nei casi di patrocinio automatico ex art. 142 la liquidazione degli onorari deve avvenire con la riduzione della metà prevista dall'art. 130, perché il rinvio agli artt. 82 e 83 comporta l'applicazione dell'intera disciplina generale dei compensi. Il controricorrente ha resistito. La Corte ha accolto il motivo, ritenendo che la dimidiazione sia regola generale applicabile anche al patrocinio ex lege nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione, e ha cassato l'ordinanza impugnata decidendo nel merito con ulteriore riduzione del compenso da euro 1.104,00 a euro 552,00, oltre accessori; ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo del Ministero: il rinvio dell'art. 142 d.P.R. n. 115/2002 agli artt. 82 e 83 implica l'applicazione anche dell'art. 130, con conseguente riduzione della metà degli importi spettanti al difensore. Ha quindi cassato l'ordinanza del Tribunale di Ancona e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito liquidando al difensore euro 552,00 oltre spese generali, IVA e CPA. Ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità per la parziale soccombenza e per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 82 d.P.R. n. 115/2002

    richiamato dall'art. 142 come base della liquidazione degli onorari a carico dell'erario secondo misura e modalità previste per il patrocinio a spese dello Stato

  • art. 83 d.P.R. n. 115/2002

    richiamato dall'art. 142 come norma applicabile alla liquidazione dei compensi del difensore e dell'ausiliario del magistrato

  • art. 130 d.P.R. n. 115/2002

    "Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà"

    considerato norma generale immanente al sistema di liquidazione dei compensi in favore dei difensori di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, applicabile anche al patrocinio automatico ex art. 142

  • art. 142 d.P.R. n. 115/2002

    "Nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea... l'onorario e le spese spettanti all'avvocato e all'ausiliario del magistrato sono a carico dell'erario e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84"

    prevede il patrocinio ex lege nei giudizi di opposizione all'espulsione e, tramite rinvio agli artt. 82 e 83, non esclude l'applicazione della dimidiazione dell'art. 130

  • art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014

    richiamato dal giudice di merito per la riduzione dei valori medi in ragione della minima complessità e serialità della causa

  • art. 106-bis d.P.R. n. 115/2002

    richiamato in via analogica per confermare che, nel sistema, sono previste riduzioni dei compensi anche per altre ipotesi di difesa a carico dello Stato

  • art. 116 d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l'analogia con la liquidazione del compenso del difensore d'ufficio

  • art. 117 d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l'analogia con la liquidazione del compenso del difensore d'ufficio

  • art. 84 d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come norma che disciplina l'opposizione avverso la liquidazione

Massime di principio

  • Quando una disposizione speciale sul patrocinio a spese dello Stato rinvia alle norme generali sulla liquidazione degli onorari, il rinvio deve intendersi comprensivo anche delle regole generali di riduzione degli importi previste dal sistema, salvo espresso diverso coordinamento normativo.
  • La previsione del patrocinio ex lege o automatico non comporta di per sé l'esenzione dalla dimidiazione dei compensi del difensore, se la disciplina applicabile richiama la liquidazione secondo le regole ordinarie del patrocinio a spese dello Stato.
  • Nel sistema di liquidazione dei compensi a carico dell'erario, la riduzione degli importi riconosciuti al difensore risponde all'esigenza di contemperare il diritto di difesa dei non abbienti con le esigenze di contenimento della spesa pubblica.
  • In tema di liquidazione dei compensi difensivi a carico dello Stato, il giudice può applicare la riduzione prevista dalla disciplina speciale anche quando la parte assistita sia ammessa al beneficio per effetto diretto della legge, senza necessità di una specifica istanza di ammissione.
  • Quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito sulla liquidazione del compenso, riformando direttamente l'importo dovuto.

Come è indicizzato

MaterieMandatoSpese di liteImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.