Cassazione Civile, Ordinanza n. 29880/2023 del 27/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un avvocato, nominato difensore in un procedimento di opposizione contro il provvedimento di espulsione di un cittadino extracomunitario e ammesso al patrocinio a spese dello Stato ex lege, chiedeva la liquidazione dei compensi maturati e proponeva opposizione contro il decreto che li aveva liquidati in misura ritenuta incongrua. Il Tribunale di Ancona, in accoglimento dell'opposizione, aveva determinato il compenso applicando lo scaglione di valore e riducendo i valori medi, ma aveva escluso la dimidiazione prevista dall'art. 130 d.P.R. n. 115/2002. Il Ministero della giustizia ha ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 82, 83, 130 e 142 d.P.R. n. 115/2002, sostenendo che anche nei casi di patrocinio automatico ex art. 142 la liquidazione degli onorari deve avvenire con la riduzione della metà prevista dall'art. 130, perché il rinvio agli artt. 82 e 83 comporta l'applicazione dell'intera disciplina generale dei compensi. Il controricorrente ha resistito. La Corte ha accolto il motivo, ritenendo che la dimidiazione sia regola generale applicabile anche al patrocinio ex lege nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione, e ha cassato l'ordinanza impugnata decidendo nel merito con ulteriore riduzione del compenso da euro 1.104,00 a euro 552,00, oltre accessori; ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo del Ministero: il rinvio dell'art. 142 d.P.R. n. 115/2002 agli artt. 82 e 83 implica l'applicazione anche dell'art. 130, con conseguente riduzione della metà degli importi spettanti al difensore. Ha quindi cassato l'ordinanza del Tribunale di Ancona e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito liquidando al difensore euro 552,00 oltre spese generali, IVA e CPA. Ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità per la parziale soccombenza e per la novità della questione.
Norme richiamate
richiamato dall'art. 142 come base della liquidazione degli onorari a carico dell'erario secondo misura e modalità previste per il patrocinio a spese dello Stato
richiamato dall'art. 142 come norma applicabile alla liquidazione dei compensi del difensore e dell'ausiliario del magistrato
"Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà"
considerato norma generale immanente al sistema di liquidazione dei compensi in favore dei difensori di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, applicabile anche al patrocinio automatico ex art. 142
"Nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea... l'onorario e le spese spettanti all'avvocato e all'ausiliario del magistrato sono a carico dell'erario e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84"
prevede il patrocinio ex lege nei giudizi di opposizione all'espulsione e, tramite rinvio agli artt. 82 e 83, non esclude l'applicazione della dimidiazione dell'art. 130
art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014
richiamato dal giudice di merito per la riduzione dei valori medi in ragione della minima complessità e serialità della causa
art. 106-bis d.P.R. n. 115/2002
richiamato in via analogica per confermare che, nel sistema, sono previste riduzioni dei compensi anche per altre ipotesi di difesa a carico dello Stato
richiamato per l'analogia con la liquidazione del compenso del difensore d'ufficio
richiamato per l'analogia con la liquidazione del compenso del difensore d'ufficio
richiamato come norma che disciplina l'opposizione avverso la liquidazione
Massime di principio
- Quando una disposizione speciale sul patrocinio a spese dello Stato rinvia alle norme generali sulla liquidazione degli onorari, il rinvio deve intendersi comprensivo anche delle regole generali di riduzione degli importi previste dal sistema, salvo espresso diverso coordinamento normativo.
- La previsione del patrocinio ex lege o automatico non comporta di per sé l'esenzione dalla dimidiazione dei compensi del difensore, se la disciplina applicabile richiama la liquidazione secondo le regole ordinarie del patrocinio a spese dello Stato.
- Nel sistema di liquidazione dei compensi a carico dell'erario, la riduzione degli importi riconosciuti al difensore risponde all'esigenza di contemperare il diritto di difesa dei non abbienti con le esigenze di contenimento della spesa pubblica.
- In tema di liquidazione dei compensi difensivi a carico dello Stato, il giudice può applicare la riduzione prevista dalla disciplina speciale anche quando la parte assistita sia ammessa al beneficio per effetto diretto della legge, senza necessità di una specifica istanza di ammissione.
- Quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito sulla liquidazione del compenso, riformando direttamente l'importo dovuto.
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