Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 20733/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso era proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, resa in sede di rinvio, che aveva confermato la responsabilità dell'imputato per i reati a lui ascritti e aveva escluso la continuazione tra i fatti contestati. L'unico motivo di ricorso risultava, secondo la Corte, sostanzialmente di merito e rivalutativo: la difesa contestava la valutazione probatoria compiuta dai giudici di merito e insisteva sulla pretesa volontà di arricchirsi come indice della programmazione unitaria delle condotte, ma senza addurre elementi ulteriori, univoci e significativi idonei a dimostrare la sussistenza del vincolo della continuazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che il motivo dedotto si risolvesse in una richiesta di nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e che la mera indicazione della volontà di arricchirsi non bastasse, da sola, a fondare la prova della previa programmazione unitaria delle condotte in assenza di ulteriori indicatori. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato unitamente alle fattispecie incriminate per indicare il concorso di persone nei reati contestati.

  • art. 453 c.p.

    richiamato come una delle norme incriminatrici poste a base della responsabilità dell'imputato.

  • art. 648 c.p.

    richiamato come una delle norme incriminatrici poste a base della responsabilità dell'imputato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono proponibili censure che si risolvano in una mera rivalutazione del merito o delle risultanze probatorie già compiuta dai giudici di merito.
  • Il vincolo della continuazione richiede elementi univoci idonei a dimostrare una previa programmazione delle condotte; la sola prospettazione di una generica finalità di profitto non è di per sé sufficiente.
  • Quando il ricorso è manifestamente infondato, la Corte di cassazione ne dichiara l'inammissibilità e applica le conseguenze economiche previste dalla legge, compresa la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazioneOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.