Sentenza n. 7188/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) n. 00697/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione comunale di trasferimento al patrimonio disponibile di aree sulle quali erano installati impianti di telecomunicazione, nonché successive note di sollecito alla stipula di contratti di locazione e di determinazione del relativo canone
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
INWIT ha appellato la sentenza del TAR Emilia-Romagna n. 697/2024, che aveva dichiarato in parte irricevibile per tardività e in parte inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso straordinario trasposto in sede giurisdizionale. Con il primo motivo ha contestato la tardività dell’impugnazione della deliberazione della Giunta comunale n. 606 del 22 novembre 2022: ha sostenuto che la deliberazione, considerata isolatamente, fosse neutra per i suoi interessi e che la lesione fosse emersa soltanto con le successive note di aprile e maggio 2023, con le quali il Comune avrebbe imposto nuovi contratti di locazione e condizioni economiche ritenute sproporzionate e contrarie agli artt. 49 e 54 del Codice delle comunicazioni elettroniche. Ha aggiunto che le interlocuzioni precedenti erano state curate da una società e da un’avvocata e che il Comune avrebbe potuto concordare canoni orientati al costo anche dopo il trasferimento delle aree al patrimonio disponibile. Con il secondo motivo ha contestato la declinatoria di giurisdizione, sostenendo che gli atti comunali, inclusi i solleciti, esprimessero l’esercizio di poteri autoritativi volto a eludere le norme imperative sulle condizioni economiche per l’uso di beni pubblici destinati a impianti di pubblica utilità, e non una mera controversia privatistica sulla misura del canone. Ha riproposto le ulteriori censure assorbite dal TAR.
La decisione
L’appello è respinto. Il primo motivo è infondato: la deliberazione di trasferimento delle aree al patrimonio disponibile era stata comunicata a INWIT, presso la legale incaricata delle interlocuzioni stragiudiziali, nel dicembre 2022; la legale aveva inoltre riscontrato la successiva trasmissione delle bozze contrattuali dichiarando di agire in nome e per conto della società. La rappresentanza conferita per le interlocuzioni comprendeva, in linea di principio, anche la ricezione delle comunicazioni correlate al rapporto. INWIT aveva quindi piena conoscenza della deliberazione e l’onere di impugnarla nel termine decadenziale; il ricorso straordinario notificato il 4 agosto 2023 era tardivo. La lesività non è sorta soltanto con le note del 2023, poiché la deliberazione già prevedeva la cessazione delle concessioni e il passaggio a rapporti locatizi, e le comunicazioni del dicembre 2022 indicavano la proposta di locazione e il canone. Inoltre, se la lesione fosse derivata esclusivamente dalla successiva quantificazione del canone, l’impugnazione della deliberazione sarebbe stata priva di interesse. Il secondo motivo è infondato: la connessione tra la deliberazione di sdemanializzazione e le successive richieste di canone non modifica il riparto di giurisdizione. L’impugnazione della deliberazione, astrattamente devoluta al giudice amministrativo, era tardiva; le successive note, in quanto dirette a stabilire il canone di un rapporto locatizio privatistico, non erano provvedimenti autoritativi e le relative controversie spettano al giudice ordinario. Le ulteriori censure riproposte, assorbite in primo grado, non conducono a un diverso esito. Spese del grado compensate per la peculiarità delle questioni trattate.
Norme richiamate
Il Tribunale dichiarava pertanto il ricorso in parte irricevibile e in parte inammissibile per difetto di giurisdizione, con salvezza degli effetti della domanda ai sensi dell'art. 11 cod. proc. amm., compensando integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Nel giudizio di primo grado, la declinatoria di giurisdizione ha fatto salva la conservazione degli effetti della domanda secondo il meccanismo previsto dall’art. 11 c.p.a.
Massime di principio
- La comunicazione di un provvedimento al legale incaricato dal destinatario di curare le interlocuzioni stragiudiziali sul rapporto è idonea a determinare la piena conoscenza del provvedimento quando il legale agisca in nome e per conto del destinatario e la comunicazione sia correlata all’incarico; in linea di principio, la rappresentanza attiva comprende anche il potere di ricevere le comunicazioni dei terzi relative ai medesimi rapporti.
- Quando un atto di trasferimento di beni dal patrimonio indisponibile a quello disponibile prevede già la cessazione dei precedenti rapporti concessori e il passaggio a rapporti locatizi, la successiva discussione sul canone non differisce il momento in cui il titolare del rapporto conosce la lesività della scelta di trasformare il titolo di godimento; l’atto va impugnato nel termine decadenziale decorrente dalla sua piena conoscenza.
- La connessione fattuale tra un atto amministrativo e le successive richieste economiche non determina, da sola, una deroga al riparto di giurisdizione: la contestazione dell’atto autoritativo di trasferimento del bene appartiene al giudice amministrativo, mentre le controversie sulla determinazione del canone nell’ambito di un rapporto locatizio privatistico spettano al giudice ordinario.
- Se la lesione dedotta deriva esclusivamente dalla successiva quantificazione del canone e non dalla deliberazione che ha trasferito il bene al patrimonio disponibile, l’impugnazione di quest’ultima può risultare priva di interesse.
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