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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05159/2026 del 09/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Vita impugnava la sentenza di appello con otto motivi, denunciando: mancata autonoma motivazione della Corte territoriale; carenze, contraddittorietà e manifesta illogicità nella valutazione delle prove e nell'accertamento del dolo; richiesta di riqualificazione di alcune condotte da bancarotta fraudolenta a semplice per mera colpa (tenuta irregolare della contabilità, "bilanci in fotocopia" dovuti a cessazione dell'attività dal 2014); contestazione della sussistenza dell'aggravante ex art. 219 legge fall. e della preponderanza delle attenuanti generiche; argomentazioni alternative circa l'origine prevalente del debito erariale in gestione precedente al suo incarico e la circostanza che parte del danno sarebbe stata ristorata (versamento a fondo perduto di 130.000 euro), nonché la presenza di sentenze di assoluzione per fatti tributari ritenuti sovrapponibili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato le conclusioni dei giudici di merito: a) bancarotta fraudolenta per distrazione (capo 1) provata perché le immobilizzazioni e i crediti iscritti in bilancio non sono stati rinvenuti e l'amministratore non ha fornito giustificazioni plausibili; b) bancarotta fraudolenta documentale (capo 2) per occultamento e mancata produzione delle scritture contabili e per le rendicontazioni 2017-2018 presentanti valori identici; c) falso in bilancio (capo 3, art. 223 comma 2 n.1 in relazione ad art. 2621 c.c.) per la ripetuta rappresentazione di dati non rispondenti al vero finalizzata a nascondere la perdita di capitale e le distrazioni; d) bancarotta impropria (capo 4, art. 223 comma 2 n.2) per la sistematica omissione dei versamenti tributari, che ha aggravato il dissesto e portato al fallimento. La Corte ha ritenuto congrua la valutazione del dolo (anche tramite operazioni omissive sistematiche), l'applicazione dell'aggravante per l'entità del danno e ha confermato il giudizio di equivalenza delle attenuanti con le aggravanti. Conseguentemente la sentenza d'appello (conferma della condanna a 2 anni e 4 mesi) è stata lasciata intatta.

Norme richiamate

  • art. 216 legge fallimentare, primo comma, n. 1

    bancarotta per distrazione (distrazione di beni aziendali indicati in bilancio)

    La Corte ha ritenuto provata la distrazione quando beni e crediti risultavano iscritti in bilancio ma non rinvenuti dal curatore e l'amministratore non ha fornito giustificazioni adeguate

  • art. 216 legge fallimentare, primo comma, n. 2

    bancarotta per sottrazione di libri e scritture contabili

    La sottrazione/occultamento delle scritture, e la impossibilità di ricostruire i movimenti, sono stati valutati come condotte dolose idonee a pregiudicare i creditori

  • art. 223 legge fallimentare, secondo comma, n. 1

    falso in bilancio e comunicazioni sociali non veritiere (in relazione all'art. 2621 c.c.)

    La ripetuta indicazione di valori patrimoniali identici e l'omissione dei debiti erariali sono stati considerati atti idonei a occultare la reale situazione patrimoniale e contribuire al dissesto

  • art. 223 legge fallimentare, secondo comma, n. 2

    bancarotta impropria per operazioni dolose cagionanti il fallimento (omesso versamento imposte)

    Le omissioni sistematiche nel versamento delle imposte, se consapevoli e sistematiche, costituiscono operazioni dolose che possono essere causa prevedibile del fallimento

  • art. 2621 cod. civ.

    false comunicazioni sociali

    Richiamato in relazione al falso in bilancio: la rappresentazione non veritiera nelle comunicazioni societarie integra profili penalmente rilevanti quando idonea a ingannare soci e terzi

  • art. 219 legge fallimentare

    aggravanti per l'entità del danno

    L'aggravante è stata ritenuta applicabile per il significativo valore dei beni distratti e l'ammontare del debito erariale che ha inciso sul passivo

  • art. 2214 e art. 2478 cod. civ.

    libri e scritture contabili obbligatorie per le società

    I libri previsti sono necessari e la loro mancanza/occlusione costituisce elemento per configurare il reato documentale; i bilanci non ricadono nella nozione di "libri" ai fini del reato documentale

  • art. 217 legge fallimentare, secondo comma

    bancarotta semplice documentale

    La Corte distingue la bancarotta semplice (colposa/meno grave) dalla fraudolenta: la sistematicità, l'occultamento e l'impossibilità di ricostruzione militano per la fraudolenza

  • art. 546 cod. proc. pen. e art. 606 cod. proc. pen.

    motivi di impugnazione e criteri di motivazione in grado di appello e cassazione

    La Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello abbia fornito motivazione adeguata e non meramente richiamata per relationem, rispondendo alle censure difensive

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    limiti per la motivazione in cassazione

    Richiamato in tema di limiti di motivazione e sintesi nella decisione della Corte di appello, la valutazione di merito resta sindacabile solo per vizio di motivazione o illogicità

  • artt. 10-ter e 10-quater d.lgs. n. 74/2000

    reati tributari (riferimenti a sentenze di assoluzione in materia fiscale)

    Le assoluzioni per fatti anteriori alla gestione non escludono la rilevanza penale delle omissioni sistematiche compiute dall'amministratore subentrante

Massime di principio

  • Se beni o crediti risultano iscritti in bilancio ma non sono rinvenuti dal curatore e l'amministratore non fornisce spiegazioni plausibili, si può presumere la distrazione dolosa (bancarotta fraudolenta per distrazione).
  • La ripetuta riproduzione di medesimi valori di bilancio negli anni ("bilanci in fotocopia") può costituire indizio di falsità contabile se usata per occultare perdite o distrazioni e per mantenere artificiosamente in vita la società.
  • La mancanza, occultamento o non produzione delle scritture contabili obbligatorie che impedisce la ricostruzione dei movimenti societari è elemento decisivo per configurare la bancarotta fraudolenta documentale; la semplice irregolarità contabile può, invece, integrare una fattispecie colposa (bancarotta semplice).
  • L'omesso versamento sistematico di imposte e contributi da parte dell'amministratore, anche se i debiti sono in parte anteriori al suo incarico, può integrare operazioni dolose idonee a cagionare o aggravare il dissesto e quindi la bancarotta impropria quando la condotta è consapevole e prevedibilmente idonea a determinare il fallimento.
  • La valutazione del dolo vs. colpa richiede attenzione alla sistematicità e alla prevedibilità dell'effetto dissipativo: omissioni ripetute e scelte gestionali consapevoli sono indici di dolo; errori o negligenze isolate indicano invece colpa.
  • La comparazione tra attenuanti e aggravanti è esercizio di merito: la Corte di legittimità sindaca solo l'eventuale illogicità o carenza di motivazione, non la diversa rivalutazione dei fatti ammessa ai giudici di merito.
  • La disponibilità di provvedimenti favorevoli (es. pagamenti parziali, assoluzioni per fatti anteriori) non esclude automaticamente la responsabilità per condotte successive o sistematiche: è necessario dimostrare che le condotte oggetto di contestazione non hanno avuto rilievo causale nel determinare il dissesto.

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