Cassazione Penale, Ordinanza n. 29026/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona che aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta societaria di tipo patrimoniale e documentale. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dei termini di cui all'art. 601 c.p.p. per la notificazione del decreto di citazione in appello, sostenendo quindi una nullità processuale. Con il secondo motivo ha censurato la motivazione della decisione di merito, contestando la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo dei reati, nonché l'identità dell'autore dei fatti, assumendo di essere un mero prestanome subentrato al precedente amministratore che avrebbe commesso le condotte contestate; ha inoltre evocato un travisamento della prova rispetto a una testimonianza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la nullità derivante dal mancato rispetto del termine a comparire ex art. 601, comma 3, c.p.p. avrebbe dovuto essere eccepita tempestivamente, e non per la prima volta con il ricorso. Il secondo motivo è stato reputato inammissibile perché mirava a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio già esaminato dai giudici di merito, in presenza di una motivazione ritenuta coerente e non illogica sulla gestione effettiva dell'impresa da parte dell'imputato, sull'omesso rinvenimento e sulla sottrazione delle scritture contabili e sulla sussistenza del dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il mancato rispetto del termine a comparire in appello integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, che deve essere eccepita o rilevata entro i termini di cui all'art. 180 c.p.p., quindi prima della deliberazione della sentenza di secondo grado.
Le nullità a regime intermedio devono essere eccepite nei termini previsti dalla norma, altrimenti restano sanate.
art. 216, comma 2, n. 1, l. fall.
La bancarotta fraudolenta documentale richiede, per la forma specifica, il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto; l'omessa tenuta delle scritture è equiparata alle condotte di sottrazione, occultamento o falsificazione.
La condotta materialmente analoga all'omessa tenuta delle scritture, quando manca il dolo specifico, si colloca nell'alveo della bancarotta semplice documentale e consente di distinguere la fattispecie fraudolenta da quella semplice.
La fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale comprende la sottrazione, l'occultamento, la falsificazione e l'omessa tenuta delle scritture contabili, quando sorrette dal dolo specifico richiesto.
È richiamato per il confronto con la bancarotta semplice documentale, al fine di distinguere la diversa intensità del coefficiente soggettivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello la nullità per mancato rispetto del termine a comparire deve essere eccepita tempestivamente; se non dedotta nei termini di legge, non può essere utilmente prospettata per la prima volta in cassazione.
- Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del merito o del materiale probatorio quando la sentenza impugnata è sorretta da motivazione coerente, non manifestamente illogica e non contraddittoria.
- Ai fini della bancarotta fraudolenta documentale, la gestione effettiva dell'impresa da parte dell'imputato è elemento rilevante per escludere la figura del mero prestanome e per corroborare la riferibilità soggettiva delle condotte.
- L'omessa tenuta o l'irregolare tenuta delle scritture contabili può integrare la bancarotta fraudolenta documentale quando emerga, anche in via logica e probatoria, la finalizzazione a occultare distrazioni o comunque a pregiudicare i creditori.
- La mancanza di consegna della contabilità da parte del precedente amministratore non esonera automaticamente il nuovo amministratore: questi deve, in assenza di forza maggiore, attivarsi per istituire nuovamente le scritture contabili fino alla cessazione formale dell'impresa.
- La prova del dolo specifico nella bancarotta fraudolenta documentale può essere desunta dalla connessione probatoria con condotte distrattive e dal concreto rapporto dell'agente con la vita economica dell'impresa.
- Le censure di travisamento della prova sono inammissibili se formulate in modo generico o come mero dissenso rispetto alla ricostruzione operata dai giudici di merito.
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