Cassazione Civile, Ordinanza n. 15208/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite originaria nasceva dall’impugnazione, da parte di una contribuente, di una cartella di pagamento con cui l’Amministrazione finanziaria chiedeva la restituzione di somme che le erano state rimborsate in modo ritenuto erroneo, dopo il riconoscimento della tassazione separata e dell’ulteriore agevolazione dell’aliquota del 50% per incentivo all’esodo sugli assegni straordinari erogati da un Fondo di solidarietà del personale addetto alla riscossione dei tributi erariali. La CTP accoglieva il ricorso e la CTR confermava. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con due motivi, che tuttavia restavano assorbiti. In parallelo, la contribuente proponeva un ricorso successivo avverso il provvedimento con cui la competente struttura dell’Agenzia aveva negato la definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 5 l. n. 130/2022. Con l’unico motivo del ricorso successivo si denunciava violazione dell’art. 5, commi 1, 4 e 6, l. n. 130/2022 e falsa applicazione dell’art. 16, comma 3, lett. a), l. n. 289/2002, sostenendo che il diniego era illegittimo perché la nuova disciplina del 2022 non limita più la definibilità alle controversie aventi ad oggetto avvisi di accertamento, sanzioni o altri atti impositivi, ma richiede soltanto che la controversia sia pendente in Cassazione, salve le specifiche esclusioni previste dalla legge.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso successivo proposto dalla contribuente contro il diniego di definizione agevolata, rilevando che l’art. 5 l. n. 130/2022, a differenza delle pregresse discipline deflattive, non subordina l’accesso al condono alla presenza di un atto impositivo, ma solo alla pendenza della controversia in Cassazione, salvo le esclusioni espressamente previste. Di conseguenza ha dichiarato estinto il giudizio principale per cessazione della materia del contendere, con assorbimento del ricorso principale dell’Agenzia. Le spese del giudizio sull’impugnazione del diniego sono state integralmente compensate, mentre per il resto resta ferma la disciplina di legge sulle spese anticipate.
Norme richiamate
La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in Cassazione richiede soltanto la pendenza del giudizio di legittimità, salve le esclusioni espressamente previste; non è necessario che la lite abbia ad oggetto un atto impositivo.
art. 16, comma 3, lett. a), l. n. 289/2002
La previsione richiamata dall’Amministrazione, che limita la nozione di lite pendente agli avvisi di accertamento, ai provvedimenti sanzionatori e agli altri atti di imposizione, non è applicabile alla disciplina del 2022 per delimitare l’accesso alla definizione agevolata.
La censura del ricorrente successivo è stata veicolata come denuncia di violazione di legge e di falsa applicazione della normativa sulla definizione agevolata.
Massime di principio
- Nelle procedure di definizione agevolata introdotte per le controversie tributarie pendenti in Cassazione, il requisito di accesso va verificato sulla base della legge speciale applicabile: se la norma richiede soltanto la pendenza del giudizio di legittimità, non può essere introdotto per via interpretativa l’ulteriore requisito dell’impugnazione di un atto impositivo.
- Quando la disciplina sopravvenuta del condono o della definizione agevolata ha una struttura più ampia rispetto ai precedenti regimi, il richiamo a norme anteriori non può essere utilizzato per restringerne l’ambito applicativo oltre i limiti testuali previsti dal legislatore.
- Se sopravviene l’accoglimento dell’istanza di definizione agevolata della lite, il giudizio principale può essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, con assorbimento delle censure ancora pendenti nel ricorso principale.
- Il diniego amministrativo di adesione alla definizione agevolata è illegittimo se fondato su un presupposto non richiesto dalla legge applicabile alla specifica procedura di sanatoria.
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