Cassazione Penale, Sentenza n. 22521/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Ancona che aveva dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela nei confronti di Rhimi Hichem, rilevando che il Tribunale ha errato nella valutazione del regime di procedibilità previsto dagli artt. 635 e 625 n.7 c.p. (post modifica del d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31): la Procura ha sostenuto che il danneggiamento di beni siti nella Casa di reclusione di Barcaglione (arredi e componenti dell'impianto elettrico) rientra tra le cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici e quindi è procedibile d'ufficio, non essendo "esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede".
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha rilevato l'erronea applicazione del regime di procedibilità da parte del Tribunale (che aveva ritenuto erroneamente mancante la querela), ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Ancona per un nuovo giudizio. La Corte ha chiarito che, alla luce della modifica normativa del 2024, sono procedibili a querela solo i danneggiamenti su cose "esposte alla pubblica fede", mentre gli altri beni ricompresi nel n.7 dell'art. 625 (quali quelli esistenti in uffici o stabilimenti pubblici o destinati a pubblico servizio) restano procedibili d'ufficio.
Norme richiamate
art. 635 c.p. (secondo e sesto comma)
"chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le [...] cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625"; "Nei casi previsti dal [...] secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo 625, primo comma, numero 7), il delitto è punibile a querela della persona offesa."
La Corte interpreta che, dopo la modifica introdotta dal d.lgs. n.31/2024, il delitto di danneggiamento è procedibile a querela solo se riguarda cose "esposte alla pubblica fede"; per gli altri beni ricompresi nel n.7 dell'art.625 la procedibilità resta d'ufficio.
"cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza"
I beni elencati rientrano nel novero protetto dall'art.625 n.7; la distinzione rilevante ai fini della procedibilità è se essi siano o no "esposti alla pubblica fede" (solo in tal caso la querela è condizione di procedibilità).
d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, art. 1, comma 1, lett. b)
Ha modificato la disciplina della procedibilità del delitto di danneggiamento (art.635), uniformandola a quella del furto: ha reso la querela necessaria solo per i fatti commessi su cose "esposte alla pubblica fede".
Prevede la possibilità della trattazione scritta del ricorso in Cassazione; nel caso si è proceduto con tale modalità.
Massime di principio
- Dopo il d.lgs. n.31/2024 (con decorrenza 4/4/2024) il danneggiamento è procedibile a querela solo se l'oggetto danneggiato è "esposto alla pubblica fede"; per i beni esistenti in uffici o stabilimenti pubblici o destinati a pubblico servizio la procedibilità resta d'ufficio.
- Quando l'imputazione indica espressamente le norme violate e una precisa enunciazione fattuale, l'imputato ha piena cognizione del fatto contestato; ciò non esclude però che il giudice controlli correttamente la condizione di procedibilità applicabile.
- Se il Tribunale dichiara la non procedibilità per mancanza di querela pur trattandosi di beni ricompresi in art.625 n.7 non "esposti alla pubblica fede", la sentenza può essere annullata dalla Cassazione e gli atti rimessi per nuovo giudizio.
- Per valutare la condizione di procedibilità occorre determinare concretamente la natura del bene danneggiato (se è 'esposto alla pubblica fede' o se è un bene di ufficio/servizio pubblico); la qualificazione è decisiva per stabilire se sia necessaria la querela.
- Nel caso di enti pubblici o istituti (es. carcere), i relativi dirigenti possono esercitare la querela in quanto rappresentanti della persona offesa, ma ciò rileva soltanto se la fattispecie rientra nella categoria dei beni 'esposti alla pubblica fede'.
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