Ordinanza n. 2265/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per l’annullamento ovvero la riforma previa sospensione dell’efficacia della sentenza T.a.r. Veneto, sez. II, 15 aprile 2026 n.822, che ha dichiarato inammissibile il ricorso n. 1049/2024 R.G. integrato da motivi aggiunti proposto per l’annullamento dei seguenti atti e provvedimenti del Comune di Padova, concernenti l’ampliamento dell’attuale sede operativa aziendale della Alì S.p.a, mediante l’ampliamento dell’hub logistico di via Svezia 21 a Padova, di cui alla domanda 30 settembre 2021 prot. n.435175: (ricorso principale e primi motivi aggiunti, depositati il giorno 21 ottobre 2024) a) della deliberazione 27 maggio 2024 n.34, pubblicata all’albo pretorio da data non indicata, con la quale il Consiglio comunale ha approvato la relativa variante puntuale al vigente Piano degli interventi; di qualsiasi altro atto, connesso, presupposto o consequenziale in particolare: b) dell’atto 12 ottobre 2021, di indizione della conferenza di servizi preliminare; c) dell’atto 27 aprile 2022, di indizione della conferenza di servizi decisoria; d) della determinazione 7 giugno 2022 conclusiva in senso favorevole della conferenza di servizi; e inoltre dei seguenti atti: e) del parere 2 agosto 2022 n.187 della Commissione regionale, che ha escluso l’assoggettamento del progetto a valutazione ambientale strategica- VAS; f) del parere 19 aprile 2022 prot. n.1777615 dell’Azienda regionale di protezione ambientale Veneto- ARPAV; (secondi motivi aggiunti, depositati il giorno 1° settembre 2025) dei seguenti ulteriori atti e provvedimenti del Comune di Padova relativi all’intervento in questione, conosciuti il giorno 11 luglio 2025: g) della convenzione sottoscritta il giorno 8 maggio 2025 fra il Comune e la Alì; h) del provvedimento unico conclusivo del procedimento 19 maggio 2025 del Dirigente del Settore edilizia privata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che aveva dichiarato inammissibili il ricorso e i motivi aggiunti contro la variante urbanistica comunale, la conferenza di servizi, l’esclusione dalla VAS, la convenzione attuativa e il provvedimento autorizzatorio unico relativi all’ampliamento di un hub logistico
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari e residenti vicini)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza del TAR Veneto deducendo, anzitutto, l’erroneità della declaratoria di inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti. Il TAR aveva escluso la legittimazione e l’interesse ad agire del comitato, ritenendolo portatore di finalità generiche e non adeguatamente rappresentativo, nonché privo di prova del pregiudizio; da tale carenza aveva fatto derivare anche l’inammissibilità del ricorso proposto congiuntamente dai singoli cittadini, reputati portatori di una posizione non omogenea. Gli appellanti hanno contestato tali statuizioni, chiedendo la riforma della sentenza. Hanno inoltre riproposto i motivi di merito non esaminati in primo grado contro la deliberazione comunale di approvazione della variante puntuale al Piano degli interventi, gli atti delle conferenze di servizi, il parere regionale di esclusione del progetto dalla VAS, il parere ARPAV, la convenzione attuativa e il provvedimento autorizzatorio unico. Il progetto riguarda l’ampliamento di un centro logistico in area prevalentemente classificata come zona agricola E2, con realizzazione di circa 50.000 mq di superficie coperta e circa 630.000 mc di volume. In sede cautelare gli appellanti hanno dedotto il periculum in mora, evidenziando l’avanzamento dei lavori e la difficilmente reversibile trasformazione del territorio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistente il fumus boni iuris in ragione della necessità di un approfondimento nel merito sia sulle caratteristiche del comitato e sulla sua attività e rappresentatività, sia sugli effetti dell’eventuale difetto di legittimazione o interesse del comitato rispetto alla posizione dei singoli cittadini. Anche i motivi di merito riproposti richiedono ulteriore esame, con rinvio alle valutazioni già espresse dalla Sezione nella precedente ordinanza cautelare relativa alla medesima vicenda. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha condiviso le osservazioni degli appellanti, valorizzando la progressione dei lavori e la trasformazione potenzialmente difficilmente reversibile del territorio, anche in considerazione della fissazione ravvicinata dell’udienza di merito. È stata quindi sospesa l’efficacia della sentenza impugnata e, per effetto, sono stati sospesi gli atti impugnati, con inibizione interinale dell’avvio o della prosecuzione della costruzione dei corpi di fabbrica A2, A3, B1 e B2 fino alla decisione di merito. L’udienza pubblica è stata fissata per il 16 luglio 2026; le spese della fase cautelare sono state riservate al definitivo.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base normativa della domanda cautelare in appello.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la necessità di approfondire nel merito le questioni relative alla legittimazione e all’interesse ad agire può integrare il fumus boni iuris, senza comportare anticipazione della decisione definitiva.
- La legittimazione e l’interesse ad agire di un comitato civico devono essere valutati considerando concretamente le sue caratteristiche, le finalità statutarie, l’attività svolta, la rappresentatività e il pregiudizio che intende tutelare.
- L’eventuale carenza di legittimazione o interesse del comitato ricorrente non determina automaticamente l’inammissibilità dell’impugnazione proposta congiuntamente da singoli cittadini: occorre esaminare autonomamente la posizione processuale e la possibile omogeneità degli interessi dei singoli.
- Il periculum in mora può ritenersi sussistente quando la prosecuzione di lavori edilizi comporti una trasformazione del territorio difficilmente reversibile e l’udienza di merito sia fissata in tempi ravvicinati.
- Quando fumus e periculum risultano presenti, il giudice d’appello può sospendere sia la sentenza di primo grado sia, per effetto di tale sospensione, gli atti amministrativi impugnati, inibendo interinalmente l’avvio o la prosecuzione dei lavori fino alla decisione di merito.
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