Cassazione Penale, Sentenza n. 25592/2025 del 11/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 04/06/2024 che aveva rigettato la richiesta di rescissione del giudicato relativa alla sentenza del Tribunale di Roma del 26/01/2023 (irrevocabile 11/03/2023) per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. La ricorrente deduceva violazione di norme processuali e vizio di motivazione per mancata conoscenza del processo a suo carico: asserita ignoranza del procedimento dato che era detenuta e vi era confusione circa la nomina e i contatti con i difensori (difensore d'ufficio e difensore di fiducia nominato dal carcere). Contestava inoltre l'incongruenza della motivazione che affermava sia che fosse a conoscenza del processo sia che il Tribunale ignorasse il suo stato detentivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha ritenuto che la Corte d'appello non avesse adeguatamente accertato la conoscenza effettiva del processo da parte della Rovai, in particolare alla luce del principio stabilito dalle Sezioni Unite (Ismail) secondo cui non basta la notifica presso il domicilio eletto dal difensore per presumere conoscenza; il giudice deve verificare l'effettiva instaurazione del rapporto professionale e l'effettiva conoscenza o la volontaria sottrazione. La Corte ha osservato che la nomina del difensore di fiducia dal carcere ricorreva solo nel registro del P.M. e che il dibattimento era avvenuto con difensore d'ufficio; inoltre la Corte territoriale non ha valutato la colpa ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p. Per questi motivi l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata alla Corte di appello di Roma in diversa composizione per nuovo giudizio.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
illecita detenzione a fini di cessione a terzi di sostanze stupefacenti (cocaina)
Norma sostanziale per il reato contestato: il fatto storico riguarda il rinvenimento/espulsione di ovuli contenenti cocaina; la decisione però riguarda la regolarità del processo e non la valutazione di merito sulla responsabilità penale.
disciplina della rescissione del giudicato per mancata impugnazione dovuta a causa non imputabile alla parte
La Corte ha rilevato che la Corte d'appello non ha valutato correttamente la colpa (o l'assenza di colpa) nella mancata impugnazione da parte della ricorrente, condizione richiesta per la rescissione del giudicato.
Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019 (Ismail)
principio sulle condizioni della dichiarazione di assenza e sulla necessità di accertare l'effettiva instaurazione del rapporto professionale col difensore
Interpretazione vincolante: per ritenere che l'imputato abbia avuto conoscenza del processo o si sia volontariamente sottratto alla conoscenza non è sufficiente la mera notifica presso il domicilio del difensore; il giudice deve accertare concretamente l'effettiva conoscenza o la volontaria sottrazione.
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 6, n. 44089/2024 El Abbasi; Sez. 1, n. 3048/2023 Ilenikhena; Sez. 6, n. 34523/2023 Safi; Sez. 5, n. 31201/2020 Ramadze)
precedenti che precisano limiti alla presunzione di conoscenza del processo e poteri officiosi del giudice
Confermano che la mancata cura dell'imputato nel tenersi informato non importa automaticamente la volontaria sottrazione alla conoscenza del processo; il giudice deve accertare in positivo la conoscenza effettiva; è tuttavia consentito l'esercizio di poteri officiosi per accertamenti probatori.
Massime di principio
- La mera elezione di domicilio presso un difensore (anche d'ufficio) non vale di per sé a dimostrare che l'imputato abbia effettivamente avuto conoscenza del dibattimento; il giudice deve verificare l'effettiva instaurazione del rapporto difensore/assistito e i contatti intercorsi.
- Se l'imputato era detenuto, occorre particolare attenzione: la notifica e la conoscenza del procedimento possono essere difficili, dunque il giudice deve accertare puntualmente se la parte abbia avuto conoscenza del processo o se si sia sottratta volontariamente.
- La nomina di un difensore di fiducia dal carcere con annotazione solo nel fascicolo del P.M. attesta consapevolezza della pendenza dell'indagine ma non prova automaticamente la conoscenza del dibattimento; va distinta la conoscenza dell'indagine dalla conoscenza del processo.
- Per la rescissione del giudicato ai sensi di art. 629-bis c.p.p. è necessario valutare la colpa nella mancata impugnazione: l'assenza di diligenza non può essere automaticamente ritenuta volontaria sottrazione alla conoscenza del processo.
- I giudici di merito devono motivare adeguatamente le dichiarazioni di assenza e, se necessario, esercitare poteri istruttori officiosi per accertare i fatti rilevanti (contatti tra imputato e difensore, notifiche effettive, stato detentivo).
- In caso di dubbio sulla regolarità procedurale che ha prodotto giudicato, la decisione corretta è l'annullamento dell'atto impugnato e il rinvio per nuovo esame da parte dell'organo competente.
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