Cassazione Penale, Ordinanza n. 03329/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona condannata in primo grado per furto aggravato ha impugnato la sentenza d'appello che aveva solo parzialmente riformato la decisione di primo grado, riconoscendo l'equivalenza tra attenuanti generiche e aggravanti e rideterminando in diminuzione il trattamento sanzionatorio. Nel ricorso per cassazione ha dedotto: 1) violazione di legge per omessa declaratoria di prescrizione, sostenendo che il reato si fosse estinto dopo la sentenza di primo grado ma prima della decisione di appello; 2) violazione di legge e vizio motivazionale in punto di attenuanti generiche, giudizio di bilanciamento e commisurazione della pena, lamentando in sostanza il mancato pieno accoglimento delle sue richieste sul trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la sentenza impugnata aveva riconosciuto la recidiva reiterata e, per effetto di tale circostanza, il reato non risultava prescritto. Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato e generico: le attenuanti generiche erano state già concesse; il giudizio di prevalenza non era praticabile per il divieto di cui all'art. 69, comma 4, c.p. in presenza di recidiva reiterata; la censura sulla quantificazione della pena era priva di specificità. Ne è seguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
In presenza di recidiva reiterata, opera il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti; ciò impedisce di riconoscere un giudizio di bilanciamento favorevole all'imputato.
prescrizione del reato
La dedotta maturazione del termine estintivo è esclusa quando, per effetto della recidiva reiterata riconosciuta, il reato non risulta ancora prescritto al momento della decisione.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso che deduce la prescrizione è manifestamente infondato se, alla luce della qualificazione giuridica e delle circostanze aggravanti definitivamente riconosciute, il termine di estinzione non risulta maturato.
- La censura sul giudizio di bilanciamento è infondata quando le attenuanti generiche sono state già concesse e la legge vieta la prevalenza delle attenuanti in presenza di recidiva reiterata.
- Le doglianze sulla dosimetria della pena devono essere specifiche e puntuali; se sono formulate in modo meramente assertivo o generico, il ricorso è inammissibile.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e genericità dei motivi, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende.
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