Cassazione Civile, Ordinanza n. 07010/2026 del 24/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2005 nei confronti di una società poi fallita, con recupero a tassazione di maggior reddito derivante dalla deduzione di costi riferiti a operazioni ritenute inesistenti e intercorrenti con soggetto ubicato nelle Isole Vergini Britanniche, indicato come Paese a fiscalità privilegiata e inserito nella cosiddetta Black List. I gradi di merito erano stati favorevoli al contribuente. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione apparente, deducendo la violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992, poiché la CTR non avrebbe preso posizione sui capi di domanda e non avrebbe consentito di ricostruire l’iter logico seguito per respingere l’appello; con il secondo ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 109 d.P.R. 917/1986 in tema di deducibilità dei costi. La contribuente è rimasta intimata.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo, rilevando che la motivazione della sentenza impugnata era meramente apparente: il giudice di merito si era limitato a formule generiche su correzioni di bilancio, mancata prova della fittizietà delle operazioni e documentazione esibita dal contribuente, senza indicare in modo intelligibile gli elementi posti a fondamento della decisione né svolgere un’adeguata disamina logico-giuridica. Richiamati i principi consolidati sul "minimo costituzionale" della motivazione, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo, relativo alla deducibilità dei costi ex art. 109 d.P.R. 917/1986, è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La denuncia del vizio processuale è ammissibile quando la sentenza presenti una motivazione solo apparente, tale da impedire il controllo sulla ratio decidendi.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione effettiva e intelligibile; la sua mancanza o apparenza integra vizio rilevante in cassazione.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La sentenza è nulla se priva dell’esposizione dei motivi o sorretta da motivazione solo apparente, non idonea a rivelare la ratio decidendi.
Il motivo relativo alla deducibilità dei costi è stato proposto ma non esaminato nel merito perché assorbito dall’accoglimento del motivo processuale.
Massime di principio
- Ricorre il vizio di motivazione apparente quando il giudice di merito non indica in modo comprensibile gli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione oppure li enuncia in modo meramente assertivo, impedendo ogni controllo sulla logicità del ragionamento.
- In cassazione è censurabile solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non basta il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
- La motivazione della sentenza deve superare il livello del "minimo costituzionale": se manca del tutto, è solo apparente, è perplessa o presenta affermazioni inconciliabili, la decisione è nulla.
- Quando il primo motivo di ricorso è accolto per vizio di motivazione apparente, restano assorbiti gli ulteriori motivi che attengono al merito della controversia.
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