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Parere

Parere n. 290/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Quanto al ricorso n. 948 del 2025: Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199 del 1971, dal signor Saimon Conti contro il CONI - Comitato olimpico nazionale italiano – nonché nei confronti dei signori Duccio Bartalucci, Luciano Buonfiglio, Franco Carraro, Mauro Checcoli, Pierluigi Giancamilli, Carlo Iannelli, Giuseppe Macchiarola e Luca Pancalli – per l’annullamento del provvedimento del 5 giugno 2025 di esclusione dalle procedure elettorali per l’elezione del presidente del CONI per il quadriennio 2025-2028; quanto al ricorso n. 1038 del 2025: Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199 del 1971, dal signor Saimon Conti, contro il CONI - Comitato olimpico nazionale italiano – nonché nei confronti dei signori Duccio Bartalucci, Luciano Buonfiglio, Franco Carraro, Mauro Checcoli, Pierluigi Giancamilli, Carlo Iannelli, Giuseppe Macchiarola e Luca Pancalli – per l’annullamento dei verbali relativi alle operazioni elettorali per l’elezione del presidente del CONI per il quadriennio 2025-2028 del 26 giugno 2025.

Giustizia amministrativa202501038

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione dell’esclusione dalla candidatura alla Presidenza del CONI per il quadriennio 2025-2028 e dei verbali delle operazioni elettorali e di proclamazione degli eletti.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha proposto due ricorsi straordinari, entrambi con istanza cautelare: il primo contro il provvedimento del 5 giugno 2025 con cui la Commissione elettorale centrale del CONI ha dichiarato inammissibile la sua candidatura, ritenendo insussistenti i requisiti previsti dall’art. 8, punto 3, dello Statuto del CONI; il secondo contro i verbali delle operazioni elettorali e di proclamazione degli eletti del 26 giugno 2025. Nel merito, il ricorrente ha sostenuto che la carica ricoperta quale presidente di un comitato regionale della Federazione italiana vela e componente del Consiglio regionale del CONI Marche integrasse il requisito previsto dall’art. 8, comma 3-ter, del d.lgs. n. 242 del 1999. Il Ministero riferente ha eccepito l’inammissibilità di entrambi i ricorsi per violazione del principio di alternatività, rilevando che il ricorrente aveva già impugnato dinanzi al TAR Lazio i verbali delle operazioni elettorali e di proclamazione degli eletti. Il ricorrente ha contestato tale eccezione, sostenendo, tra l’altro, che essa avrebbe potuto riguardare soltanto il ricorso relativo ai verbali.

Il parere

La Sezione ha riunito i due ricorsi per connessione, in quanto riferiti ad atti appartenenti alla medesima sequenza procedimentale elettorale. Ha poi ritenuto entrambi i ricorsi inammissibili per violazione del principio di alternatività previsto dall’art. 8, comma 2, del d.P.R. n. 1199 del 1971. Il ricorso relativo ai verbali elettorali è inammissibile perché gli stessi atti erano già stati impugnati dal ricorrente davanti al TAR Lazio. Anche il ricorso contro il provvedimento di esclusione è stato dichiarato inammissibile, sebbene formalmente diretto contro un atto diverso da quello impugnato in sede giurisdizionale. La Sezione ha applicato il principio di alternatività in senso sostanziale, secondo cui rileva non soltanto l’identità formale dell’atto, ma l’identità oggettiva della materia del contendere, del petitum e della causa petendi, nonché il rapporto di presupposizione, pregiudizialità o dipendenza tra gli atti. Nel caso concreto, la controversia giurisdizionale e quella straordinaria vertevano sulla medesima questione sostanziale, ossia la legittimità dell’esclusione della candidatura del ricorrente. La Sezione non ha quindi esaminato nel merito la questione relativa all’interpretazione dei requisiti di candidatura né l’istanza cautelare.

Osservazioni

Ricorso contro i verbali elettorali - identità dell’atto impugnato

Il ricorso straordinario relativo ai verbali delle operazioni elettorali e di proclamazione degli eletti è inammissibile perché gli stessi atti erano già stati impugnati dal medesimo ricorrente con ricorso notificato al TAR Lazio il 28 luglio 2025. Opera quindi direttamente il divieto di proporre il ricorso straordinario dopo avere scelto la via giurisdizionale.

Ricorso contro il provvedimento di esclusione - alternatività in senso sostanziale

È inammissibile anche il ricorso straordinario contro il provvedimento di esclusione, benché tale atto non fosse formalmente coincidente con i verbali impugnati dinanzi al TAR. Gli atti appartengono alla medesima vicenda sostanziale e le controversie presentano identità della questione, del bene della vita perseguito e dei profili di petitum e causa petendi.

Riunione dei ricorsi

I ricorsi sono riuniti perché riguardano atti connessi, inseriti nella medesima sequenza procedimentale culminata nella proclamazione degli eletti.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 2, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

    non è ammesso il ricorso straordinario “da parte dello stesso interessato” se “l’atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale”

    La disposizione esprime il principio di alternatività: il medesimo interessato non può impugnare lo stesso atto prima in sede giurisdizionale e poi con ricorso straordinario, né scegliere successivamente l’altro rimedio una volta esperita la prima via.

  • art. 11 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

    È richiamato quale base del deposito diretto dei ricorsi straordinari.

  • art. 8, comma 3-ter, d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente per sostenere che la partecipazione al Consiglio regionale del CONI Marche integrasse i requisiti soggettivi per la candidatura alla Presidenza del CONI; la Sezione non ha esaminato tale questione per l’inammissibilità dei ricorsi.

  • art. 8, punto 3, dello Statuto del CONI

    È la previsione statutaria sulla quale la Commissione elettorale centrale ha fondato l’esclusione della candidatura; la relativa interpretazione non è stata esaminata nel merito.

Massime di principio

  • Il principio di alternatività del ricorso straordinario, previsto dall’art. 8, comma 2, del d.P.R. n. 1199 del 1971, impedisce al medesimo interessato di utilizzare successivamente il rimedio straordinario quando abbia già impugnato in sede giurisdizionale l’atto lesivo.
  • L’alternatività opera in senso sostanziale: l’inammissibilità può sussistere anche quando gli atti formalmente impugnati nelle due sedi siano diversi, se le controversie presentano obiettiva identità della materia del contendere, del petitum e della causa petendi.
  • Il principio di alternatività opera quando gli atti formalmente distinti siano collegati da un rapporto di presupposizione, pregiudizialità o dipendenza oppure appartengano a una più ampia vicenda sostanziale riferita al medesimo bene della vita.
  • L’impugnazione dell’atto conclusivo di una procedura non consente di eludere il principio di alternatività mediante la distinta impugnazione straordinaria di un precedente atto della stessa procedura, quando entrambe le controversie siano sostanzialmente incentrate sulla medesima lesione e sulla medesima pretesa.

Inammissibilità di due ricorsi straordinari relativi all’elezione del Presidente del CONI

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, si è pronunciato su due ricorsi straordinari proposti da un candidato escluso dalle elezioni per la Presidenza del CONI per il quadriennio 2025-2028. Il primo ricorso riguardava il provvedimento di esclusione della candidatura; il secondo i verbali delle operazioni elettorali e di proclamazione degli eletti. La Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso la relazione ministeriale prevista dal procedimento.

Premesse e atti impugnati

La Commissione elettorale centrale del CONI aveva dichiarato inammissibile la candidatura perché il candidato non avrebbe posseduto i requisiti previsti dall’art. 8, punto 3, dello Statuto del CONI. I successivi ricorsi interni erano stati respinti dal Collegio dei revisori dei conti e dal Consiglio nazionale elettivo.

Il candidato ha sostenuto che la propria esperienza quale presidente di un comitato regionale della Federazione italiana vela e componente del Consiglio regionale del CONI Marche fosse sufficiente a integrare i requisiti previsti dall’art. 8, comma 3-ter, del d.lgs. n. 242 del 1999. Un altro candidato non eletto è intervenuto ad adiuvandum in entrambi gli affari.

Riunione dei ricorsi

La Sezione ha disposto la riunione dei ricorsi perché riguardavano atti connessi e appartenenti alla medesima sequenza procedimentale, conclusasi con le operazioni elettorali e la proclamazione degli eletti.

Principio di alternatività

Il Consiglio di Stato ha richiamato l’art. 8, comma 2, del d.P.R. n. 1199 del 1971, secondo cui il ricorso straordinario non è ammesso quando lo stesso interessato abbia già impugnato l’atto con ricorso giurisdizionale. La regola risponde all’esigenza di evitare la contemporanea o successiva trattazione della medesima controversia in sede giurisdizionale e consultiva, con il rischio di decisioni contrastanti.

La Sezione ha ribadito che il principio non opera soltanto quando vi sia identità formale dell’atto impugnato. Secondo l’orientamento consolidato richiamato nel parere, occorre valorizzare l’identità sostanziale della materia del contendere, considerando il petitum, la causa petendi e i rapporti di presupposizione, pregiudizialità o dipendenza tra gli atti. Sono stati richiamati, tra gli altri, i pareri del Consiglio di Stato del 7 gennaio 2020, n. 9; della Sezione Prima, 13 novembre 2019, n. 2861, 22 novembre 2024, n. 1438 e 12 agosto 2025, n. 885, nonché le pronunce della Sezione Prima nn. 1328/2020, 3240/2019, 3062/2019 e 955/2019, della Sezione Terza n. 3719/2010 e della Sezione Quarta n. 2185/2012.

Applicazione al ricorso sui verbali elettorali

Il candidato aveva già impugnato dinanzi al TAR Lazio, con ricorso notificato il 28 luglio 2025, i verbali delle operazioni elettorali e di proclamazione degli eletti. Gli stessi atti erano stati successivamente impugnati con il ricorso straordinario relativo all’affare n. 1038 del 2025.

Per tale ragione, il secondo ricorso è stato dichiarato inammissibile per violazione diretta del principio di alternatività: una volta scelta la tutela giurisdizionale nei confronti dei verbali, non era possibile accedere al rimedio straordinario contro i medesimi atti.

Applicazione al ricorso sul provvedimento di esclusione

La Sezione ha ritenuto inammissibile anche il ricorso relativo all’affare n. 948 del 2025, benché esso fosse formalmente diretto contro il precedente provvedimento di esclusione e non contro i verbali elettorali già impugnati davanti al TAR.

La controversia instaurata nelle due sedi era infatti sostanzialmente identica: entrambe le impugnazioni miravano a contestare la legittimità dell’esclusione della candidatura e a ottenere tutela rispetto al medesimo bene della vita, ossia la partecipazione alla procedura elettorale per la Presidenza del CONI. I verbali conclusivi erano stati impugnati proprio perché l’impugnazione dell’atto finale risultava necessaria per evitare l’improcedibilità del ricorso contro l’esclusione, che era stata proposta in sede straordinaria solo successivamente alla notifica del ricorso al TAR.

La diversità formale degli atti non ha quindi escluso l’operatività dell’alternatività in senso sostanziale.

Esito

La Sezione ha espresso il parere che entrambi i ricorsi riuniti dovessero essere dichiarati inammissibili. Di conseguenza, non sono state esaminate nel merito né la questione relativa ai requisiti di candidatura previsti dalla normativa sportiva e dallo Statuto del CONI né le istanze cautelari.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaGiustizia sportiva e giurisdizione
RamiProcesso amministrativoSport
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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