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Ordinanza

Ordinanza n. 8467/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento del provvedimento n. 330090125319, adottato dalla Direzione Provinciale INPS di Frosinone il 29-07-2022, di reiezione della domanda di accesso al trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria formulata dalla ricorrente in data 20.01.2020;

Giustizia amministrativa202214076

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della domanda di accesso al trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Direzione provinciale INPS di Frosinone ha respinto la domanda di accesso al trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria. Il TAR ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73 c.p.a., una questione relativa alla competenza interna tra la sede centrale del TAR Lazio e la Sezione staccata di Latina. La questione è stata individuata sulla base della sede legale della società ricorrente e della sua iscrizione al Registro delle Imprese di Frosinone-Latina, oltre che della provenienza dell'atto dalla Direzione provinciale INPS di Frosinone. Alle parti è stato dato avviso della questione all'udienza pubblica.

La decisione

Il Collegio non ha deciso il merito dell'impugnazione né la legittimità del diniego INPS. Ha ritenuto che l'art. 47, comma 2, c.p.a. impedisca di sollevare per la prima volta in appello l'eccezione relativa alla competenza interna, o di rilevarla d'ufficio in appello se non eccepita o emersa in primo grado, ma non impedisca al giudice di primo grado della sede centrale di rilevare d'ufficio la questione ai sensi dell'art. 73 c.p.a. Di conseguenza, ha disposto la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR Lazio, affinché assuma la decisione sulla questione di competenza interna e sull'eventuale assegnazione della causa alla Sezione staccata di Latina.

Norme richiamate

  • art. 47, comma 2, c.p.a.

    La disposizione è interpretata nel senso che il limite alla rilevazione della competenza interna opera per la prima volta in appello, ma non impedisce al giudice di primo grado della sede centrale di sollevare d'ufficio la questione ai sensi dell'art. 73 c.p.a.

  • art. 73 c.p.a.

    Consente al giudice di primo grado di dare alle parti avviso della questione rilevata d'ufficio e di sottoporla alla decisione secondo le forme processuali applicabili.

Massime di principio

  • Il limite previsto dall'art. 47, comma 2, c.p.a. alla proposizione o rilevazione della questione di competenza interna per la prima volta in appello non impedisce al giudice di primo grado della sede centrale di rilevare d'ufficio tale questione ai sensi dell'art. 73 c.p.a.
  • Quando il giudice di primo grado rileva d'ufficio una questione di competenza interna potenzialmente incidente sull'assegnazione della causa a una sezione staccata, deve darne avviso alle parti e trasmettere il fascicolo al Presidente del tribunale competente per l'adozione della decisione.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiIncompetenzaPartecipazione procedimentale

Testo integrale

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