Cassazione Civile, Sentenza n. 14522/2022 del 09/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro il decreto della Corte d'appello di Perugia che aveva rigettato l'opposizione di Lomoio avverso il provvedimento del consigliere designato in sede Pinto. Il ricorrente deduceva due motivi: (1) violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., dell'art. 2233 c.c. e del d.m. n. 55/2014 per aver applicato la tabella per i procedimenti monitori (tab. 8) anziché quella per i procedimenti contenziosi (tab. 12), determinando una liquidazione di spese di euro 225,00 ritenuta sotto la soglia di decoro professionale; (2) violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 14 e 91 c.p.c. e del d.m. n. 55/2014 per avere la Corte di appello applicato lo scaglione di valore errato nel liquidare le spese del giudizio di opposizione, dovendosi considerare, dato che l'opposizione investiva solo la statuizione delle spese, il valore della controversia pari alla somma richiesta per le spese (euro 510,00) e non l'importo liquidato a titolo di indennizzo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il primo motivo ritenendo corretta l'applicazione, alla fase monitoria decisa dal consigliere designato nelle procedure di equa riparazione (legge n.89/2001 come riformata), della tabella n. 8 del d.m. n. 55/2014 (procedimenti monitori), con possibilità di riduzione entro i limiti previsti dall'art. 12 del d.m. n.55/2014. Ha invece accolto il secondo motivo: poiché l'opposizione investiva soltanto la statuizione sulle spese, il valore della controversia doveva essere identificato nella somma richiesta per le spese (euro 510,00) e non nell'importo dell'indennizzo; la Corte d'appello aveva dunque applicato lo scaglione superiore in modo erroneo. Perciò la sentenza impugnata è cassata in relazione al secondo motivo e, decidendo nel merito, la Cassazione ha condannato il ricorrente Lomoio al pagamento di euro 450,00 in favore del Ministero della Giustizia per le spese del giudizio di opposizione. Le spese del giudizio di cassazione della parte ricorrente sono dichiarate non ripetibili.
Norme richiamate
legge n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto)
Disciplina l'azione di equa riparazione per la durata eccessiva del processo; la Cassazione ha richiamato la normativa per inquadrare la procedura e la sua struttura, evidenziando la riforma successiva che ha introdotto la fase monitoria davanti al consigliere designato.
d.l. n. 83 del 2012, conv. con legge n. 134 del 2012
Riforma che ha introdotto la fase monitoria (decisa dal presidente o da giudice designato) nell'azione Pinto; la Corte la ritiene determinante per qualificare la prima fase come procedimento monitorio ai fini dell'applicazione delle tabelle del d.m. 55/2014.
Contiene le tabelle per la liquidazione dei compensi professionali. La Corte ha stabilito che alla fase monitoria della procedura Pinto si applica la tabella n. 8 (procedimenti monitori); la tabella n. 12 è invece riferita ai procedimenti contenziosi dinanzi alla Corte d'appello e non si applica alla fase monitoria. L'art. 12 del decreto consente riduzioni percentuali (fino al 50% per il valore medio) che il giudice può utilizzare nella liquidazione.
Riguarda la liquidazione delle spese di lite; la Corte ha esaminato la corretta applicazione delle norme processuali e delle tabelle per la determinazione dei compensi, ritenendo corretta l'applicazione della tabella n. 8 nella fase monitoria e che la Corte d'appello aveva comunque operato riduzioni nei limiti consentiti.
Richiamato in relazione al criterio di determinazione dei compensi professionali; la Corte ha ritenuto che non sia stata violata la norma perché la somma liquidata risultava conforme alla tabella applicata e alla discrezionalità consentita (compresa la riduzione entro i limiti del d.m. 55/2014).
Norme sul valore della controversia: la Corte ha interpretato che, quando l'opposizione riguarda esclusivamente la statuizione sulle spese, il valore della controversia per la determinazione dello scaglione di liquidazione dei compensi è costituito dall'importo contestato a tale titolo (qui euro 510,00).
Prevede limiti percentuali di riduzione della liquidazione rispetto al valore medio delle tabelle; la Corte ha ritenuto che la riduzione effettuata dalla Corte di appello fosse entro il limite del 50% previsto dall'art. 12.
Cass. sez. civ. n. 16512 del 2020 (giurisprudenza)
La giurisprudenza citata conferma l'applicabilità della tabella n. 8 ai procedimenti monitori della fase Pinto e viene richiamata dalla Corte come orientamento coerente con la decisione nel primo motivo.
Massime di principio
- Nelle procedure di equa riparazione (legge Pinto) successive alla riforma 2012, la prima fase decisa dal presidente o dal giudice designato ha natura monitoria: per la liquidazione dei compensi in tale fase va applicata la tabella n. 8 del d.m. 55/2014 (procedimenti monitori) e non la tabella prevista per i procedimenti contenziosi (es. tab. 12).
- Se il giudizio di opposizione riguarda unicamente una specifica statuizione (ad es. la liquidazione delle spese), il valore della controversia ai fini della determinazione dello scaglione per la liquidazione dei compensi è il valore della specifica posta in contestazione (la somma richiesta a titolo di spese), e non l'intero importo liquidato a titolo di indennizzo o altri importi accessori.
- Il giudice ha una discrezionalità di adeguamento nella liquidazione delle spese entro i limiti percentuali stabiliti dall'art. 12 del d.m. 55/2014; riduzioni importanti possono essere legittime purché rientrino nei limiti normativi.
- La distinzione tra fase monitoria (senza contraddittorio immediato) e fase contenziosa (opposizione in contraddittorio) è cruciale per l'indicazione della tabella tariffaria applicabile; è necessario esaminare quale fase del procedimento è stata giudicata per identificare correttamente lo scaglione tariffario.
- In ipotesi di accoglimento parziale del ricorso per cassazione, la Corte può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito (condannando la parte che ha proposto il ricorso), nonché dichiarare non ripetibili le spese del giudizio di cassazione per il ricorrente se ricorrono le condizioni.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 9 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 14488/2022 del 09/05/2022
- Sentenza civile · 9 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 14493/2022 del 09/05/2022
- Sentenza civile · 9 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 14494/2022 del 09/05/2022
- Sentenza civile · 9 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 14495/2022 del 09/05/2022
- Sentenza civile · 9 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 14496/2022 del 09/05/2022
- Sentenza civile · 9 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 14497/2022 del 09/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →