Cassazione Penale, Ordinanza n. 31033/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, esaminandolo de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva accolto la richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., con rinuncia a tutti i motivi di appello salvo quelli relativi alla quantificazione della pena. Nel ricorso ha dedotto un vizio di motivazione per asserita inadeguata motivazione sul giudizio di responsabilità. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non consentito, perché nella forma del c.d. patteggiamento in appello, una volta rinunciati i motivi di impugnazione, il giudice di secondo grado non deve motivare né sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né sull'insussistenza di nullità assolute o inutilizzabilità delle prove, essendo la cognizione limitata ai soli motivi non rinunciati.
Norme richiamate
disciplinante il concordato in appello; nella vicenda è stata la base della definizione del giudizio di secondo grado con rinuncia ai motivi di appello, salvo quelli sulla pena.
il giudice di appello, in presenza di rinuncia ai motivi nel patteggiamento in appello, non deve motivare sul mancato proscioglimento per cause di immediata declaratoria ex art. 129 c.p.p.
consente lo scrutinio de plano del ricorso e, nel caso di inammissibilità, la relativa declaratoria con le conseguenze economiche previste.
Massime di principio
- Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., la rinuncia ai motivi di appello delimita la cognizione del giudice di secondo grado ai soli punti non rinunciati, impedendo di devolvere questioni estranee a tale perimetro.
- Quando l'appello è definito con accoglimento della richiesta di pena concordata e rinuncia ai motivi, non è configurabile un obbligo del giudice di motivare specificamente sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o sull'assenza di nullità assolute e inutilizzabilità delle prove.
- Un ricorso per cassazione che censuri la motivazione sulla responsabilità, a fronte di una definizione dell'appello con concordato e rinuncia dei motivi, può essere dichiarato inammissibile perché propone una questione non consentita dalla modalità di definizione prescelta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 16 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30911/2025 del 16/09/2025
- ordinanza_penale · 16 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30920/2025 del 16/09/2025
- ordinanza_penale · 16 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30921/2025 del 16/09/2025
- ordinanza_penale · 16 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30922/2025 del 16/09/2025
- ordinanza_penale · 16 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30930/2025 del 16/09/2025
- ordinanza_penale · 16 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30931/2025 del 16/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →