Cassazione Penale, Ordinanza n. 20517/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la condanna già confermata in appello per il furto pluriaggravato, non essendo stato accolto alcun motivo sul trattamento sanzionatorio.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per furto pluriaggravato. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, ritenendo la pena irrogata eccessiva nel quantum. La Corte di cassazione ha ritenuto che la censura non fosse deducibile in sede di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, perché la determinazione della pena e la graduazione degli aumenti e delle diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p.; nel caso concreto la motivazione della sentenza impugnata era stata reputata congrua.
Norme richiamate
richiamato come parametro della discrezionalità giudiziale nella determinazione della pena
richiamato come criterio legale per la commisurazione della pena e la valutazione degli elementi rilevanti
implicito fondamento della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito censurare, di regola, la mera quantificazione della pena quando la doglianza si risolva in una diversa valutazione del merito sulla graduazione del trattamento sanzionatorio.
- La determinazione della pena base e degli aumenti o diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché essa sia esercitata nel rispetto dei criteri legali di cui agli artt. 132 e 133 c.p. e sorretta da motivazione non apparente.
- La censura sul trattamento sanzionatorio è infondata quando la sentenza impugnata dia conto, anche sinteticamente ma in modo congruo, degli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ai fini della commisurazione della pena.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove ne ricorrano i presupposti di legge.
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