Cassazione Civile, Ordinanza n. 31667/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento sintetico notificato a un contribuente per maggior reddito imponibile pari a euro 230.037, ritenuto dall'Ufficio derivare, in sostanza, da una cessione di quote societarie. Il contribuente aveva sostenuto che, in occasione della separazione coniugale, le parti avevano regolato i rapporti patrimoniali con una scrittura privata nella quale si prevedeva il pagamento di euro 230.000, somma che però doveva riferirsi non al prezzo della cessione delle quote, bensì alla restituzione di un finanziamento infruttifero da lui effettuato in favore della società per l'acquisto di un immobile. Nell'atto pubblico di cessione, invece, il prezzo era indicato in euro 1.500. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992, assumendo che il contribuente avesse introdotto in appello una nuova difesa fondata sul finanziamento fatto alla società e sul maggior valore nominale delle quote; 2) violazione degli artt. 2709 e 2730 c.c., sostenendo che il giudice di merito avesse attribuito rilievo alle scritture contabili del contribuente e non alla scrittura privata separativa, che avrebbe natura confessoria e maggiore attendibilità; 3) violazione degli artt. 194 e 1101 c.c. e dell'art. 2730 c.c., deducendo l'incongruenza tra la somma di euro 230.000 e quanto effettivamente percepito, pari a euro 228.500, somma che proverebbe che si trattava di integrazione del prezzo di cessione.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo perché la difesa del contribuente non integrava una nuova eccezione in appello, ma solo un argomento difensivo coerente con la tesi originaria, secondo cui la somma percepita costituiva restituzione di un credito verso la società e non corrispettivo occulto della cessione. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, rilevando che le censure miravano a ottenere una diversa qualificazione e interpretazione del contenuto della scrittura privata e dei documenti di causa, operazione riservata al giudice di merito e non rivedibile in cassazione se sorretta da motivazione immune da vizi logici. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna dell'Agenzia delle Entrate alle spese. La Corte ha inoltre escluso l'obbligo per l'Amministrazione di versare il doppio contributo unificato.
Norme richiamate
Nel giudizio tributario non vi è mutamento della domanda o delle eccezioni quando la parte sviluppa in appello un argomento difensivo coerente con la medesima causa petendi e con il medesimo petitum già dedotti in primo grado.
Le scritture contabili non sono utilizzabili in modo automatico e decisivo a favore del soggetto che le ha formate, dovendosi comunque valutare il loro contenuto nel quadro complessivo della prova.
La qualificazione di una dichiarazione come confessione è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non censurabile in cassazione se motivato in modo логicamente corretto.
Richiamato dal ricorrente, ma senza una specifica autonoma applicazione da parte della Corte, nell'ambito della doglianza relativa alla ricostruzione del rapporto patrimoniale tra le parti.
Richiamato dal ricorrente, ma senza una specifica autonoma applicazione da parte della Corte, nell'ambito della doglianza relativa alla ricostruzione del rapporto patrimoniale tra le parti.
Cass. n. 9938/2014
Lo Stato e le pubbliche amministrazioni non sono tenuti al versamento del doppio contributo unificato, poiché tale obbligazione tributaria non sorge quando debitore e creditore coincidono nel medesimo soggetto pubblico.
Massime di principio
- Nel processo tributario, non integra domanda o eccezione nuova la deduzione in appello di un ulteriore argomento probatorio che resti coerente con la tesi difensiva già proposta in primo grado.
- La qualificazione di un documento come confessione, e quindi la verifica della sua idoneità a valere come ammissione di fatti sfavorevoli, è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione logicamente adeguata.
- Le censure di legittimità non possono risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale documentale o della sua attendibilità probatoria, quando il giudice di merito abbia già compiuto una valutazione non viziata.
- Il ricorso in cassazione non può essere utilizzato per sostituire alla ricostruzione fattuale del giudice di merito una diversa lettura delle prove documentali.
- Lo Stato e le pubbliche amministrazioni non sono tenuti al pagamento del doppio contributo unificato quando l'obbligazione tributaria non può sorgere per coincidenza tra debitore e creditore nel medesimo soggetto pubblico.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31556/2021 del 04/11/2021
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31557/2021 del 04/11/2021
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31559/2021 del 04/11/2021
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31562/2021 del 04/11/2021
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31563/2021 del 04/11/2021
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31564/2021 del 04/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →