Cassazione Penale, Ordinanza n. 07686/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale, resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con cui era stata applicata la pena concordata per il delitto di rapina impropria aggravata in concorso. I ricorrenti hanno censurato la decisione per omessa motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di rapina, sostanzialmente sollecitando un controllo di merito sulla fondatezza dell'imputazione nonostante il rito applicato.
La decisione
La Corte ha ritenuto i ricorsi inammissibili. Ha osservato che, in materia di sentenza di applicazione della pena, l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita l'impugnazione ai soli casi tassativi di violazione di legge: violazioni relative all'espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza. Le doglianze formulate, dirette a contestare l'omessa motivazione sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, non rientrano in tali ipotesi. La Corte ha quindi dichiarato inammissibili i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti, nel caso di specie posta a base della sentenza impugnata.
delimita l'impugnazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi tassativi di violazione di legge espressamente previsti.
richiamato come disciplina generale del ricorso per cassazione, derogata nei limiti previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
art. 1, co. 50, L. n. 103/2017
norma di introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., in vigore dal 3 agosto 2017.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena, il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativi di violazione di legge previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e non anche per censure di merito sulla motivazione o sulla sussistenza degli elementi del reato.
- La possibilità di controllo della Corte di cassazione sul patteggiamento è circoscritta ai profili che attengono alla validità del consenso dell'imputato, alla corrispondenza tra richiesta e decisione, alla corretta qualificazione giuridica del fatto e alla legalità della pena o della misura di sicurezza.
- Le doglianze che mirano a contestare l'accertamento del fatto o l'adeguatezza della motivazione della sentenza di patteggiamento sono inammissibili, perché estranee ai limiti legali dell'impugnazione.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, della somma in favore della Cassa delle ammende.
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