Cassazione Penale, Ordinanza n. 30005/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per calunnia. Il primo motivo deduceva l'insussistenza dell'elemento psicologico del reato, sostenendo che non fosse integrato il dolo richiesto dall'art. 368 c.p.; il secondo motivo censurava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, quindi il trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché formulato in modo generico, basato su deduzioni di fatto e sostanzialmente reiterativo di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione corretta. Ha inoltre ritenuto inammissibile il secondo motivo perché attinente alla pena e sorretto da una motivazione di merito non illogica, con adeguato esame delle difese.
Norme richiamate
È la norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in fatto dalla sentenza impugnata; la Corte non ne mette in discussione l'astratta applicabilità, ma rileva che la censura sull'elemento psicologico è generica e manifestamente infondata.
Richiamato implicitamente dal motivo sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte afferma che la loro mancata concessione attiene al trattamento sanzionatorio ed è sorretta da motivazione sufficiente e non illogica.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la doglianza sull'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato è inammissibile o manifestamente infondata quando si risolve in deduzioni generiche di fatto e nella mera riproposizione di censure già esaminate e respinte con motivazione adeguata dal giudice di merito.
- Il motivo di ricorso che investe le circostanze attenuanti generiche è censurabile solo nei limiti del vizio di motivazione: se la decisione di merito contiene una motivazione sufficiente e non illogica, la doglianza è inammissibile.
- In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del fatto o delle risultanze probatorie attraverso censure prive di specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti stabiliti dalla Corte.
Come è indicizzato
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