Sentenza n. 7408/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 84 del 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ingiuntivo regionale per la restituzione, in solido con la mandataria e le altre imprese dell’ATI, di 4.500.000 euro di contributo revocato, oltre interessi legali; in appello, sentenza del TAR Veneto n. 84 del 2025 che aveva respinto l’impugnazione
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società, mandante dell’ATI Recupero Passalacqua, ha appellato la sentenza del TAR Veneto n. 84 del 2025, che aveva respinto il ricorso contro il decreto ingiuntivo del 6 maggio 2024 con cui la Regione Veneto aveva richiesto la restituzione di 4.500.000 euro, oltre interessi, già erogati nell’ambito di un programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile. Con un unico motivo, ha contestato l’applicabilità dell’art. 37 del d.lgs. 163/2006 e dell’art. 48 del d.lgs. 50/2016, nonché la sussistenza della solidarietà tra le imprese dell’ATI: secondo l’appellante, non si trattava di un rapporto tra stazione appaltante e appaltatore, il contributo era stato assegnato al Comune di Verona e solo la mandataria aveva sottoscritto il Protocollo d’intesa. Ha inoltre dedotto che l’operazione di cessione in blocco degli alloggi che aveva determinato la decadenza dal contributo era imputabile alla mandataria, che aveva agito in proprio, e che l’ATI si era sciolto prima dei provvedimenti di decadenza e ingiunzione. Le ultime due censure sono state proposte per la prima volta in appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha dichiarato inammissibili, perché nuove, le censure concernenti l’assenza di un inadempimento imputabile alla mandante e lo scioglimento dell’ATI prima dei provvedimenti regionali; le ha comunque ritenute infondate. Nel merito ha osservato che il decreto ingiuntivo era rivolto all’ATI e quindi anche alla società appellante, poiché la mandataria aveva stipulato il Protocollo d’intesa con rappresentanza anche della mandante. La responsabilità solidale discendeva dagli obblighi assunti con la convenzione, indipendentemente dall’applicabilità della disciplina dei raggruppamenti temporanei nei contratti pubblici. Lo scioglimento successivo dell’ATI non estingueva le responsabilità assunte dalle imprese. Parimenti, l’eventuale imputabilità dell’inadempimento alla sola mandataria non era opponibile dalla mandante al creditore, potendo rilevare soltanto nei rapporti interni tra condebitori. La società appellante è stata condannata a rifondere alla Regione Veneto le spese di lite, liquidate in 6.000 euro oltre accessori; nulla è stato disposto per le parti non costituite.
Norme richiamate
art. 37 d.lgs. 163/2006
Indipendentemente dall’argomento se sia o meno applicabile al caso di specie la disciplina dei contratti pubblici sui raggruppamenti temporanei di imprese, emerge che dal citato protocollo di intesa Sa.Mar. ha agito come mandataria con rappresentanza anche della società appellante e, quindi, le obbligazioni contratte da quest’ultima non possono che ricadere anche sulle mandanti, oltre che sulla mandataria Sa.Mar che ha agito in parte in rem propria.
La solidarietà della mandante non dipende nel caso deciso dall’applicabilità della disciplina dei raggruppamenti temporanei contenuta nell’art. 37: deriva dagli obblighi assunti mediante la convenzione sottoscritta dalla mandataria con rappresentanza anche della mandante.
Né rileva la circostanza che la causa legittimante la decadenza dal contributo sia imputabile a Sa.Mar., in quanto la funzione delle obbligazioni solidali passive, ai sensi dell’art. 1292 c.c., è quella di costituire un titolo per il creditore che può essere fatto valere nei confronti di qualunque condebitore, indipendentemente dalle singole responsabilità di questi ultimi.
Il creditore può chiedere l’intero adempimento a qualunque condebitore solidale, senza dover dimostrare che l’inadempimento sia personalmente imputabile proprio a quel debitore.
Restano, infatti, relegate ai rapporti interni le questioni relative alle singole responsabilità dei condebitori e, quindi, all’imputabilità o meno della decadenza dal contributo, per i quali opera il criterio della parziarietà, ai sensi dell’art. 1298 c.c.
L’imputabilità individuale dell’inadempimento e la ripartizione definitiva del debito rilevano nei rapporti interni tra condebitori e sono regolate dal criterio della parziarietà.
Massime di principio
- Quando una convenzione è sottoscritta dal mandatario di un raggruppamento con rappresentanza anche delle imprese mandanti, gli obblighi assunti in tale convenzione possono vincolare le mandanti anche indipendentemente dall’applicabilità della disciplina dei raggruppamenti temporanei prevista per i contratti pubblici.
- Nelle obbligazioni passive solidali, il creditore può pretendere l’intero da ciascun condebitore, senza che il debitore richiesto possa opporre l’eventuale imputabilità dell’inadempimento a un altro condebitore; tale questione resta confinata ai rapporti interni, nei quali opera il criterio della parziarietà.
- Lo scioglimento di un raggruppamento non libera le imprese dagli obblighi e dalle responsabilità già assunti con una convenzione, inclusa l’obbligazione restitutoria subordinata alla violazione delle condizioni del finanziamento.
- In appello non sono esaminabili censure nuove rispetto a quelle dedotte in primo grado; sono pertanto inammissibili le contestazioni introdotte soltanto in appello sull’imputabilità individuale dell’inadempimento e sul previo scioglimento del raggruppamento.
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