Cassazione Civile, Sentenza n. 17783/2024 del 27/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Le società hanno impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche n. 177/2018, che aveva confermato il rigetto del loro ricorso avverso un avviso di liquidazione relativo a imposte di registro, ipotecarie e catastali. Il ricorso era fondato su due motivi (non dettagliati nel testo fornito).
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio perché Veselka s.r.l. ha aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, ha comprovato il pagamento delle rate dovute e ha chiesto che il giudizio fosse dichiarato estinto. Non risultando notificato alcun diniego della definizione né presentata istanza di trattazione entro i termini stabiliti, si è perfezionata la causa estintiva. La Corte ha altresì rilevato che la definizione perfezionata da un coobbligato giova anche agli altri (art. 6, co. 14). La pronuncia è di estinzione (non di merito); le spese restano a carico di chi le ha anticipate. È stata esclusa l'applicabilità dell'art. 13, comma 1‑quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115, rispetto alla fattispecie di estinzione.
Norme richiamate
art. 6 decreto‑legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 13
comma 10: «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020»; comma 12: «l'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 ... Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni»; comma 13: «In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto".
La Corte ha ritenuto che l'adesione alla definizione agevolata e l'esecuzione dei pagamenti, unitamente alla mancata notificazione di un diniego e all'assenza di istanza di trattazione, determinano l'estinzione del processo ai sensi dei commi citati.
art. 6 comma 14 decreto‑legge 23 ottobre 2018, n. 119
non riportata testualmente nel dispositivo
La Corte ha applicato il principio secondo il quale la definizione perfezionata da un coobbligato giova anche agli altri coobbligati.
art. 13, comma 1‑quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non riportata testualmente nel dispositivo
La Corte ha escluso l'applicabilità di tale norma (che prevede l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato) alla pronuncia di estinzione, ritenendo la fattispecie estranea e la norma di interpretazione restrittiva.
Massime di principio
- Se il contribuente aderisce alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. 119/2018 e prova il versamento richiesto, il processo pendente può essere sospeso e, in assenza di diniego notificato o di istanza di trattazione entro i termini, dichiarato estinto.
- La definizione perfezionata da un coobbligato può giovare anche agli altri coobbligati (effetto estintivo anche per questi ultimi, ai sensi dell'art. 6 co. 14).
- La pronuncia di estinzione per definizione agevolata è una pronuncia procedurale e non equivale a una decisione di merito: non determina nei fatti un accoglimento o rigetto della domanda principale.
- L'estinzione per definizione non attiva automaticamente gli obblighi previsti per il ricorrente non vittorioso (es. art. 13, comma 1‑quater, DPR 115/2002), essendo norma di natura diversa e di interpretazione restrittiva.
- Per evitare l'estinzione occorre che l'Amministrazione notifichi il diniego entro i termini previsti (31/7/2020) o che la parte interessata presenti l'istanza di trattazione entro il 31/12/2020; il mancato rispetto formale di tali termini comporta il perfezionarsi dell'estinzione.
- Le norme che dispongono definizioni agevolate vanno interpretate restrittivamente: i benefici procedurali si ottengono solo se sono rispettati puntualmente termini, istanze e modalità di versamento.
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