Cassazione Civile, Sentenza n. 17750/2024 del 27/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I contribuenti chiesero la sospensione della riscossione e il rimborso dell'eccedenza d'imposta (IRPEF) su una plusvalenza calcolata sull'intero prezzo pattuito di vendita di un'azienda nonostante il compratore avesse pagato solo in parte (acconti 52.500 €, saldo 82.500 € non pagato). Dopo avere pagato somme risultanti da cartelle di pagamento non impugnate e concordato una rateizzazione con l'Ufficio, i contribuenti chiesero il rimborso dell'imposta non dovuta sulla parte del prezzo non incassata. Gli uffici richiesero documentazione ma non concessero il rimborso; i contribuenti proposero ricorso per silenzio-rifiuto che fu dichiarato inammissibile in primo grado e in appello. In Cassazione hanno dedotto nullità/errore di procedimento, illegittimità del comportamento dell'amministrazione nella riscossione, nullità dell'accordo di rateizzazione (patto leonino) e vizi di ricognizione del debito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha confermato il principio che, una volta decorsi i termini per impugnare le cartelle di pagamento, la pretesa fiscale diviene definitiva e il pagamento eseguito non può essere oggetto di successiva domanda di rimborso con superamento della preclusione processuale. I motivi di ricorso sono stati ritenuti inammissibili perché non hanno effettivamente contestato la decisione impugnata ma hanno sollevato questioni di merito non rilevanti per la cassazione o estrapolato passi della sentenza di primo grado. Sono state condannate in solido le parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate (e annotate le conseguenze ai fini del contributo unificato ex art.13 DPR 115/2002).
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Richiamato dai ricorrenti nella doglianza, ma non sviluppato dalla Corte; non rilevante per l'inammissibilità del ricorso (nessuna applicazione decisoria esposta).
art. 132 n. 4 c.p.c.
Citando norme processuali sulla nullità e sui vizi di procedimento, la Corte ha ritenuto che i motivi non abbiano adeguatamente impugnato la decisione impugnata e quindi siano inammissibili per difetto di specificità o per devoluzione di questioni di merito non consentite in cassazione.
art. 1418 c.c.
Richiamato in relazione a contestazioni contrattuali (nullità per illiceità della causa), ma la Corte non ha analizzato il merito della nullità contrattuale perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi processuali.
art. 1325 c.c.
Invocato dai ricorrenti in relazione alla causa del contratto di vendita/rateizzazione; la Corte non ha ordinato esame sostanziale della questione per inammissibilità del ricorso.
art. 2265 c.c.
Richiamato dai ricorrenti come norma sul 'patto leonino' (illecito), ma la Corte non ha affrontato il merito dato che l'oggetto del ricorso è stato ritenuto inammissibile.
art. 75 comma 2 d.P.R. n. 917/1986 (Tuir)
Citato in relazione alla determinazione della plusvalenza; la Corte non ha modificato la valutazione fiscale perché ha escluso la rilevanza del ricorso per inammissibilità.
d.P.R. n. 147/2014 art. 5 comma 3
Riferimento normativo indicato dai ricorrenti ma non decisivo nella motivazione della Corte, che ha motivato il rigetto per ragioni processuali.
art. 86 Tuir
Richiamato dai ricorrenti nelle doglianze; la Corte non ha esaminato il merito di applicazione del TUIR per le stesse ragioni di inammissibilità.
art. 1427 c.c.
Invocato dai ricorrenti in relazione a presunte nullità o vizi di consenso; non è stato esaminato nel merito dalla Corte per inammissibilità del ricorso.
art. 38 d.P.R. n. 602/1973
Articolo relativo alle modalità di riscossione; i ricorrenti contestavano il comportamento dell'amministrazione nella riscossione, ma la Corte ha ritenuto tale censura inammissibile perché il debito era stato portato da cartelle non impugnate.
art. 1988 c.c.
Richiamato riguardo alla 'ricognizione del debito' (pagamento rateale inteso come riconoscimento). La Corte osserva che la sentenza impugnata non conteneva la qualificazione prospettata dai ricorrenti e ha respinto le doglianze processuali.
art. 13 DPR n. 115/2002
La Corte ha disposto che sussistono i presupposti per l'eventuale versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, conformemente alla norma.
Massime di principio
- Se si ricevono cartelle di pagamento e non vengono tempestivamente impugnate, la pretesa fiscale diventa definitiva; il pagamento effettuato in esecuzione di cartelle non impugnate difficilmente potrà essere oggetto di una successiva domanda giudiziale di rimborso volto a eludere la preclusione processuale.
- La semplice documentazione di inadempimento del compratore (mancato incasso del prezzo) non è sufficiente a superare l'inammissibilità di una domanda di rimborso se le cartelle originali non sono state contestate nei termini previsti.
- Le contestazioni riguardanti il comportamento dell'amministrazione nella fase di riscossione (pressione per il pagamento, offerta di rateizzazione) vanno valutate tempestivamente e, se rilevanti, dedotte nell'impugnazione delle cartelle; non sono automaticamente idonee a riaprire la questione dopo la scadenza dei termini di impugnazione.
- Se si ritiene che il pagamento sia avvenuto per errore, coercizione o in presenza di un accertato motivo di nullità/illecito, è necessario agire con tempestività e fornire elementi probatori specifici nel procedimento competente; le doglianze generiche non superano le preclusioni processuali.
- Prima di pagare somme risultanti da cartelle o di concordare rateizzazioni, è opportuno valutare con un consulente la possibilità di impugnare l'atto impositivo o di proporre istanze formali di riesame/rimborso nei termini, per non perdere il diritto di contestare la pretesa fiscale.
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