Cassazione Civile, Sentenza n. 17559/2024 del 26/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello per tardività. L'appellante aveva tentato la notificazione dell'atto di appello il 27/02/2015 presso il domicilio eletto in precedenza, ma la notifica non andò a buon fine a causa del trasferimento dello studio dell'avvocato resistente; il termine per proporre appello sarebbe comunque scaduto il 04/03/2015. L'appellante ha poi ottenuto in udienza l'autorizzazione alla rinnovazione della notifica ma la nuova esecuzione (28/07/2015) avvenne oltre il termine. In cassazione si contestava la qualificazione della notificazione come inesistente vs nulla e la possibilità di sanatoria o di riattivazione del procedimento notificatorio, nonché presunte violazioni del diritto al giusto processo (art.111 Cost., art.6 CEDU).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il mancato perfezionamento della notificazione fosse imputabile a negligenza del notificante: dopo l'esito negativo della notifica del 27/02/2015, l'appellante aveva ancora 5 giorni utili per rinnovare la notificazione ma non ha agito tempestivamente, attendendo invece l'udienza del 22/07/2015 per chiedere l'autorizzazione alla rinnovazione. Per tali ragioni la Corte ha escluso la tutela dell'affidamento generato dall'erroneo ordine di rinnovazione ai sensi dell'art.291 c.p.c. e ha ritenuto inapplicabile la riattivazione del procedimento notificatorio presentata oltre i termini previsti per la costituzione. Le spese di giudizio sono state compensate, anche in considerazione del carattere non univoco della giurisprudenza sulla materia.
Norme richiamate
art. 291 c.p.c.
La Corte osserva che l'ordine di rinnovazione ex art.291 non tutela l'affidamento dell'appellante quando il mancato perfezionamento della notificazione è dovuto a negligenza del notificante; la notifica inesistente per mancata consegna non è sempre sanabile mediante rinnovo se il notificante non ha agito con la diligenza richiesta.
art. 330 c.p.c.
Richiamato nel conteggio e nelle regole generali sulla notificazione; utile al tema del rispetto delle formalità nelle notifiche processuali.
art. 82 r.d. 37/1934
Norma citata in relazione alle regole di notificazione coeve; la Corte non ritiene che essa autorizzi la conservazione degli effetti della notificazione ove la parte non abbia agito con diligenza.
art. 165 c.p.c.
Richiamato per il termine di costituzione della parte: la giurisprudenza che consente istanza al giudice ad quem per la riattivazione del procedimento notificatorio presuppone che l'istanza sia prodotta entro il termine per la costituzione; nel caso di specie tale termine non è stato rispettato.
art. 347 c.p.c.
Richiamato per analogia con l'art.165 relativamente ai termini per la costituzione e alle conseguenze della mancata tempestiva riattivazione.
art. 111 Cost.
Invocato dal ricorrente in relazione al diritto ad ottenere una pronuncia di merito; la Corte ha ritenuto che il principio non sia violato quando la perdita del diritto a impugnare è imputabile a negligenza dell'interessato.
art. 6 CEDU
Richiamato in tema di diritto a un equo processo; la Corte ha escluso violazione ove la parte ha cessato di agire con la diligenza necessaria per la prosecuzione del processo.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per la proposta di definizione; la Corte osserva che la decisione finale argomenta il rigetto su basi non perfettamente coincidenti con la proposta di definizione.
art. 96 c.p.c. (co. 3 e 4)
La Corte ha ritenuto non applicabile la sanzione delle spese aggravate alla parte ricorrente, compensando le spese in considerazione dell'incertezza giurisprudenziale sull'argomento.
Massime di principio
- Chi notifica ha l'onere di accertare tempestivamente il domicilio attuale del destinatario; se la prima notificazione non va a buon fine ed è possibile rinnovarla, il notificante deve agire prontamente entro i termini residui utili per l'impugnazione.
- Se il mancato perfezionamento della notificazione è dovuto a negligenza del notificante (ad es. non aver verificato il trasferimento del domicilio o non aver rinnovato tempestivamente), la parte non può invocare la tutela dell'affidamento derivante da un successivo provvedimento di autorizzazione alla rinnovazione.
- La riattivazione del procedimento notificatorio mediante istanza al giudice ad quem è possibile solo se l'istanza è depositata entro i termini stabiliti per la costituzione della parte; presentarla oltre tali termini può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Un ordine giudiziale di sanatoria emesso erroneamente non sempre genera un'aspettativa ragionevole sufficiente a proteggere la parte negligente: la diligenza della parte resta un requisito essenziale.
- In presenza di orientamenti giurisprudenziali non uniformi sul punto, i giudici possono compensare le spese; tuttavia l'incertezza non elimina l'obbligo di tempestività e diligenza da parte del notificante.
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