Cassazione Civile, Sentenza n. 17769/2024 del 27/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate di un credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, maturato nel 2008 e regolarmente dichiarato, utilizzato in compensazione nel 2011 non appena il d.m. 4 marzo 2011 lo rese possibile (precedentemente l'Agenzia aveva negato il nulla osta per esaurimento risorse). L'Agenzia contestava l'omessa indicazione in dichiarazione dell'utilizzo del credito e ne chiese il recupero a tassazione ai fini IRES; la contribuente impugnò l'avviso sostenendo che il credito era esistente e legittimo e che l'accertamento era comunque decaduto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso, ritenendoli fondati, e ha cassato la sentenza impugnata; decidendo nel merito ha accolto integralmente il ricorso di primo grado in favore di Edilnapoli. Il Collegio ha ritenuto che si trattava di un credito esistente (non di un credito inesistente o artificale) e di un mero inadempimento formale, applicando il principio delle SS.UU. n. 34419/2023 secondo il quale, per crediti esistenti ma ritenuti non spettanti, opera il termine di decadenza ordinario. L'avviso notificato nel novembre 2018 è stato quindi dichiarato tardivo e l'accertamento decaduto. Sono compensate le spese dei gradi di merito e l'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese di cassazione quantificate in euro 7.655 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
d.m. 4 marzo 2011
Atto amministrativo che ha consentito l'utilizzo in compensazione di crediti d'imposta maturati in annualità precedenti; nel caso concreto ha permesso alla società di utilizzare nel 2011 crediti maturati nel 2008/2009 non utilizzati per diniego di nulla osta.
art. 27, comma 16, d.l. n. 185/2008 (conv. in l. n. 2/2009)
Norma che estendeva il termine di decadenza per l'accertamento dell'inesistenza del credito d'imposta fino all'ottavo anno successivo all'utilizzo; la Corte ha ritenuto che tale estensione non fosse applicabile al caso in cui il credito sia esistente ma controverso (non spettante), non potendosi assimilare l'ipotesi a quella di credito inesistente.
art. 43 del d.P.R. n. 600/1973
Norma sul termine di decadenza dell'Amministrazione finanziaria per l'accertamento; la Corte, richiamando la distinzione tra credito inesistente e credito non spettante, ha applicato il termine di decadenza ordinario previsto dalla normativa vigente per i casi di crediti esistenti ma contestati.
art. 13 del d.lgs. n. 471/1997
Norma sulle sanzioni amministrative tributarie, invocata dalla ricorrente per contestare la qualificazione della condotta; la Corte ha ritenuto prevalente la natura formale dell'omissione e non un comportamento fraudolento che giustifichi l'applicazione di termini estesi per l'accertamento.
Massima SS.UU., n. 34419/2023
Principio di diritto secondo il quale, quando si tratta di crediti d'imposta esistenti ma ritenuti non spettanti, opera il termine di decadenza ordinario per l'accertamento e non il più lungo termine previsto per i casi di inesistenza del credito; tale principio è stato decisivo per dichiarare decaduta l'Agenzia dal potere di accertamento nel caso concreto.
Massime di principio
- Distinguere sempre fra credito d'imposta inesistente (artificialmente costituito) e credito esistente ma ritenuto non spettante: le conseguenze in termini di decadenza e oneri probatori sono diverse.
- Per crediti effettivamente maturati e regolarmente dichiarati ma utilizzati successivamente per ragioni amministrative (es. diniego di nulla osta per esaurimento risorse), l'Amministrazione ha il termine ordinario di decadenza per notificare l'accertamento; se l'accertamento è notificato oltre tale termine, è decaduta.
- Un'omissione formale nella dichiarazione (es. mancata indicazione dell'utilizzo in compensazione) non equivale di per sé a un credito inesistente o a una frode: occorre valutare la natura sostanziale del credito e la documentazione che ne prova la maturazione.
- La giurisprudenza di legittimità (SS.UU.) può limitare l'applicazione di termini straordinariamente lunghi per l'accertamento quando manca un'effettiva artificiosità o inesistenza del credito.
- Conservare documentazione probatoria della maturazione del credito (fatture, contratti, dichiarazioni) e delle comunicazioni amministrative (dinieghi di nulla osta, provvedimenti) è essenziale per difendersi efficacemente se l'Agenzia contesta l'utilizzo successivo.
- Se si riceve un avviso di accertamento tardivo, verificare immediatamente la decorrenza dei termini di decadenza e richiedere consulenza per sollevare la questione della prescrizione/decadenza.
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