Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17557/2024 del 26/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia che aveva rigettato l'appello di Mario Rossi avendo dichiarato inopponibile ai terzi e ai creditori l'accordo conciliativo con la madre (Venusta Rossi) con cui si era affermata l'usucapione di immobili già posti in procedura esecutiva. La Corte d'Appello aveva ritenuto che l'accordo conciliativo fosse privo di efficacia verso i terzi per carenza degli effetti trascrizionali previsti dagli artt. 2643 n.12‑bis, 2644 e 2650 c.c. Il ricorrente ha proposto due motivi di cassazione; la Corte suprema ha tuttavia esaminato preliminarmente la procedibilità del ricorso.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per inosservanza dell'onere previsto dall'art. 369 c.p.c.: il ricorrente aveva dichiarato nel ricorso che la sentenza impugnata gli era stata notificata (quindi operava il termine breve) ma non ha depositato entro i termini la relata di notificazione (né la prova equivalente per notificazione telematica). Il tempo intercorso tra il deposito della sentenza (19/09/2019) e la notifica del ricorso (02/12/2019) superava il termine breve di 60 giorni, per cui non è stato possibile sanare l'omissione. Dichiarata l'improcedibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio e liquidati compensi e oneri in favore dei controricorrenti; è stata segnalata l'applicabilità, ratione temporis, delle disposizioni sull'eventuale contributo unificato aggiuntivo (art.13 DPR 115/02).

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    Regola la procedibilità del ricorso per cassazione: il ricorrente, quando dichiara che la sentenza gli è stata notificata e pertanto il termine breve è operativo, ha l'onere di depositare la copia autentica della sentenza con la relata di notificazione nei termini previsti; la mancata produzione determina l'improcedibilità salvo che la documentazione sia già disponibile nel fascicolo o prodotta dal controricorrente.

  • art. 2643 n.12‑bis, art. 2644 e art. 2650 c.c.

    art. 2643 n. 12‑bis c.c.; artt. 2644, 2650 c.c.

    Secondo la Corte d'appello, la trascrizione dell'accordo conciliativo in materia di usucapione è disciplinata dall'art. 2643 n.12‑bis e produce effetti limitati: sono opponibili all'usucapiente le trascrizioni e iscrizioni eseguite nei confronti dell'usucapito anteriormente alla trascrizione dell'accordo; inoltre la trascrizione dell'accordo è priva di efficacia in mancanza della trascrizione del titolo di acquisto in favore dell'usucapito (art.2650 c.c.). Perciò l'accordo conciliativo non era opponibile ai creditori e all'acquirente in esecuzione.

  • art. 372 c.p.c.

    Non è consentito rimediare all'omissione della documentazione richiesta per la procedibilità (deposito della relata) mediante produzioni tardive in sede di art. 372 ove il termine breve sia già spirato e non siano presenti le condizioni previste dalla giurisprudenza per il recupero.

  • art. 23, comma 2, d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale)

    art. 23, comma 2, d.lgs. n. 82/2005

    Consente la non disconoscibilità della conformità di una copia informale notificata telematicamente; la Corte ricorda che, se il controricorrente non disconosce la conformità, l'assenza della relata non determina automaticamente l'improcedibilità.

  • art. 9, commi 1‑bis e 1‑ter, l. n. 53/1994

    art. 9, commi 1‑bis e 1‑ter, l. n. 53/1994

    Richiamati in relazione alle attestazioni di conformità nelle notificazioni telematiche: la mancata attestazione di conformità della copia analogica della decisione non è necessariamente causa automatica di improcedibilità se il controricorrente, costituendosi, deposita copia autenticata o non disconosce la conformità.

  • art. 6 § 1 CEDU

    art. 6 § 1 Convenzione europea dei diritti dell'uomo

    Riferimento di principio: il diritto d'accesso a un tribunale può subire limitazioni purché perseguano scopi legittimi e siano proporzionate; la giurisprudenza di legittimità utilizza questo parametro per bilanciare limiti procedurali e diritto di accesso alla giustizia.

  • art. 13, comma 1‑quater D.P.R. n. 115/2002

    art. 13, comma 1‑quater D.P.R. n. 115/02

    Norma sul contributo unificato: applicabile ratione temporis al ricorso proposto dopo il 30/01/2013; implica la possibilità di un contributo aggiuntivo in caso di impugnazioni multiple o talune condizioni di procedibilità.

Massime di principio

  • Se in ricorso si dichiara che la sentenza impugnata è stata notificata e quindi si è fatto riferimento al termine breve, il ricorrente è obbligato a depositare entro i termini la copia autentica della sentenza con la relata di notifica; la mancata produzione determina di regola l'improcedibilità.
  • La omissione della relata può essere sanata solo in presenza di elementi sostitutivi già acquisiti nel fascicolo (es. produzione del controricorrente o copia autenticata presente in cancelleria) o quando il decorso temporale tra deposito della sentenza e notifica del ricorso sia tale da far operare il termine 'lungo'; altrimenti nessun recupero tardivo è possibile.
  • Nelle notificazioni telematiche occorre prestare attenzione alla prova della spedizione e ricezione (messaggi PEC) o all'asseverazione/conformità della copia: la mancata attestazione non è automaticamente fatale se la controparte non disconosce la conformità e/o deposita copia autenticata.
  • Il giudice di legittimità verifica preliminarmente la procedibilità in limine litis: l'accertamento deve essere prioritario e rigoroso per evitare il protrarsi di impugnazioni destinate all'inammissibilità.
  • Negli accordi conciliativi che riguardano l'usucapione, la trascrizione e la corrispondente trascrizione del titolo di acquisto sono determinanti per l'opponibilità verso i terzi e i creditori: senza gli effetti trascrizionali previsti dalle norme catastali/registro non si acquisisce efficacia nei confronti dei terzi.
  • Principio di proporzionalità (CEDU/art. 6): i limiti procedurali all'accesso al giudice devono essere interpretati tenendo conto del bilanciamento tra ordine procedurale e tutela del diritto di difesa; tuttavia la diligenza minima richiesta alle parti non è eludibile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.