Cassazione Penale, Ordinanza n. 30815/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I due imputati, entrambi condannati dalla Corte di appello per omesso versamento di ritenute certificate ex art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000, hanno proposto un unico motivo di ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione. La censura riguardava il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena, ritenute eccessive o non adeguatamente motivate. In fatto, la sentenza di merito aveva valorizzato la notevole gravità degli importi omessi, il fallimento delle proposte di concordato, l’atteggiamento dilatorio tenuto dagli imputati, i precedenti penali e il fatto che la pena fosse comunque inferiore alla media edittale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le doglianze non fossero ammissibili in sede di legittimità perché miravano a contestare il trattamento sanzionatorio, già sorretto da motivazione sufficiente e non illogica, con adeguata confutazione delle deduzioni difensive. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, per ciascuno, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, rilevando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000
norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per omesso versamento di ritenute certificate; la Corte non ne discute la configurazione, ma la richiama come titolo del reato oggetto del giudizio
base per la condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Le censure che investono esclusivamente il diniego delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena sono inammissibili in cassazione quando la motivazione della sentenza impugnata sia congrua, non manifestamente illogica e abbia già esaminato le deduzioni difensive.
- Ai fini del giudizio sulle attenuanti generiche e sulla commisurazione della pena, il giudice di merito può valorizzare la gravità oggettiva del fatto, l’ammontare del debito tributario, l’eventuale atteggiamento dilatorio dell’imputato, l’esito negativo di condotte riparatorie o concordatarie e i precedenti penali.
- La determinazione della pena che resti contenuta al di sotto della media edittale è, di regola, difficilmente censurabile in cassazione se il giudice abbia esplicitato gli elementi posti a base della scelta sanzionatoria.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile per profili di colpa del ricorrente, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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