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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30815/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I due imputati, entrambi condannati dalla Corte di appello per omesso versamento di ritenute certificate ex art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000, hanno proposto un unico motivo di ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione. La censura riguardava il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena, ritenute eccessive o non adeguatamente motivate. In fatto, la sentenza di merito aveva valorizzato la notevole gravità degli importi omessi, il fallimento delle proposte di concordato, l’atteggiamento dilatorio tenuto dagli imputati, i precedenti penali e il fatto che la pena fosse comunque inferiore alla media edittale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le doglianze non fossero ammissibili in sede di legittimità perché miravano a contestare il trattamento sanzionatorio, già sorretto da motivazione sufficiente e non illogica, con adeguata confutazione delle deduzioni difensive. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, per ciascuno, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, rilevando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000

    norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per omesso versamento di ritenute certificate; la Corte non ne discute la configurazione, ma la richiama come titolo del reato oggetto del giudizio

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Le censure che investono esclusivamente il diniego delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena sono inammissibili in cassazione quando la motivazione della sentenza impugnata sia congrua, non manifestamente illogica e abbia già esaminato le deduzioni difensive.
  • Ai fini del giudizio sulle attenuanti generiche e sulla commisurazione della pena, il giudice di merito può valorizzare la gravità oggettiva del fatto, l’ammontare del debito tributario, l’eventuale atteggiamento dilatorio dell’imputato, l’esito negativo di condotte riparatorie o concordatarie e i precedenti penali.
  • La determinazione della pena che resti contenuta al di sotto della media edittale è, di regola, difficilmente censurabile in cassazione se il giudice abbia esplicitato gli elementi posti a base della scelta sanzionatoria.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile per profili di colpa del ricorrente, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieOmesso versamentoImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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