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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12804/2026 del 05/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (parte convenuta)

La controversia

La lite nasceva da un contratto preliminare del 31 gennaio 1998: una parte aveva ottenuto dal Tribunale un decreto ingiuntivo per la restituzione di una caparra di euro 15.493,70, oltre accessori, perché al preliminare non era seguita la stipula del definitivo. L'opposizione dell'ingiunta era stata respinta in primo grado, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione e revocato il decreto ingiuntivo, ritenendo ancora efficace il vincolo negoziale derivante dal preliminare. Avverso tale sentenza la parte interessata aveva proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Prima della decisione, tuttavia, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, accettato dalla controparte, che ha anche aderito alla richiesta di compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha preso atto che l'atto di rinuncia al ricorso era stato sottoscritto dalla parte e dal difensore nel rispetto dell'art. 390, comma 2, c.p.c., ed era intervenuto prima dell'adunanza fissata per la decisione, con conseguente rispetto anche dell'art. 390, comma 1, c.p.c. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre precisato che, per effetto dell'adesione della controparte alla richiesta di non condanna alle spese, nulla doveva disporsi sul punto. Infine, ha escluso l'applicazione dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato, perché tale previsione opera solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, e non nell'ipotesi di estinzione per rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso è valida se proposta prima della decisione e sottoscritta dalla parte e dal difensore; in tal caso il giudizio di cassazione può essere dichiarato estinto.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    il raddoppio del contributo unificato non si applica in caso di estinzione del giudizio per rinuncia del ricorrente, poiché la norma è limitata ai casi di inammissibilità, improcedibilità o rigetto nel merito dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente sottoscritta dalla parte e dal difensore e depositata prima della trattazione, determina l'estinzione del giudizio.
  • L'adesione della controparte alla rinuncia può comportare che nulla sia disposto sulle spese del giudizio di legittimità, ove sia espressamente richiesta la non condanna del rinunciante.
  • Il raddoppio del contributo unificato previsto per le impugnazioni non si estende all'estinzione del giudizio per rinuncia, perché non è una pronuncia di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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