Cassazione Penale, Sentenza n. 11578/2022 del 29/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto il reclamo avverso il diniego del beneficio della liberazione anticipata riferito al periodo di detenzione dal 23/02/1984 al 30/05/1987. Il diniego era fondato sulla ritenuta gravità di un successivo delitto di lesioni personali commesso dall'interessato nel 1988, ritenuto idoneo a compromettere la valutazione della partecipazione al programma rieducativo ai sensi dell'art. 54 O.P. Il ricorrente contestava che non fosse stata valutata adeguatamente la concreta gravità del fatto ostativo e che ciò contrastasse con le valutazioni dei giudici di merito che avevano riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e definito l'episodio di modesta entità
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato; ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Napoli. La Corte ha rilevato carenza motivazionale: il Tribunale non ha spiegato perché il fatto successivo, per gravità e particolare significatività, sia idoneo a dimostrare che nel precedente periodo di detenzione non vi fosse adesione al programma rieducativo. Ha richiamato i principi secondo cui va valutata concretamente l'incidenza del reato sulla rieducazione, distinguendo tra manifestazione occasionale di devianza e fallimento dell'opera rieducativa, acquisendo e comparando rapporti disciplinari e altri elementi positivi del periodo semestrale interessato
Norme richiamate
art. 54 Ordinamento Penitenziario
Il giudizio sulla concessione o sulla revoca della liberazione anticipata deve considerare la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione. Un fatto successivo può influire anche sui periodi precedenti solo se, per gravità e significatività, dimostra che il periodo detentivo non corrispose a un'effettiva adesione al programma rieducativo
Giurisprudenza Cassazione (Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, Rv. 263428)
l'onere di spiegare le ragioni per cui i fatti successivi, per la gravità e comunque particolare significatività possano risultare idonei a rappresentare che nel precedente periodo di detenzione non si fosse aderito al programma rieducativo
Occorre motivare in modo specifico e non generico la relazione tra il fatto successivo e l'allegato fallimento del percorso rieducativo relativo a periodi anteriori
Giurisprudenza Cassazione (Sez. 1, n. 45342 del 10/09/2019, Rv. 277789)
Spetta al Tribunale di sorveglianza valutare l'incidenza del reato sull'opera di rieducazione, il grado di recupero manifestato e se il fatto sia ascrivibile al fallimento dell'opera rieducativa o a una manifestazione occasionale di devianza
Giurisprudenza Cassazione (Sez. 1, n. 3829 del 23/09/1994, Rv. 199460 e Sez.1, n. 17427 del 01/02/2011, Rv. 250311)
I rapporti disciplinari e le trasgressioni devono essere acquisiti e valutati concretamente e comparati con ogni elemento positivo: nessuna infrazione disciplinare può automaticamente annullare un comportamento positivo mantenuto con continuità
Massime di principio
- Il giudice deve motivare specificamente perché un fatto successivo sia idoneo a smentire la partecipazione rieducativa nei periodi anteriori: non è sufficiente richiamare la gravità in termini generici
- Deve essere compiuta una valutazione concreta e comparativa dei comportamenti: rapporti disciplinari, condotte positive continuative e valutazioni delle corti di merito vanno ponderati globalmente
- La valutazione del comportamento ai fini della liberazione anticipata è frazionata per semestri, ma una violazione grave può riflettersi anche su periodi non immediatamente contigui se dimostra il fallimento dell'opera rieducativa
- Occorre distinguere tra episodio occasionale e comportamento sintomatico di mancata adesione al programma rieducativo; solo il secondo giustifica la revoca o il diniego retroattivo del beneficio
- In situazioni analoghe, il difensore deve contestare la mancata o insufficiente motivazione circa la rilevanza del fatto successivo rispetto al percorso rieducativo e chiedere l'acquisizione e la comparazione integrale dei rapporti disciplinari e degli elementi positivi del periodo valutato
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