Cassazione Civile, Ordinanza n. 32626/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo, assorbendo il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente contro l'avviso di liquidazione. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state compensate, in ragione del consolidamento successivo dell'orientamento giurisprudenziale applicato.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente ha impugnato la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva confermato il rigetto del ricorso contro un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso in relazione a una sentenza civile della Corte d'appello di Milano. Con il primo motivo ha dedotto violazione degli artt. 37 d.P.R. n. 131/1986 e 336, comma 2, c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la rilevanza, ai fini della debenza dell'imposta, della successiva riforma dell'atto giudiziario posto a base della pretesa fiscale, intervenuta per effetto di una sentenza di legittimità. Con il secondo motivo ha lamentato il difetto di motivazione dell'atto impugnato. La controversia riguarda dunque la tassabilità di un provvedimento giudiziario poi definitivamente riformato e le conseguenze di tale riforma sull'avviso di liquidazione già emesso.
Norme richiamate
Gli atti dell'autorità giudiziaria che definiscono anche parzialmente il giudizio sono soggetti a imposta anche se impugnati o impugnabili, ma la debenza incontra il limite del conguaglio o rimborso in base alla successiva decisione passata in giudicato; una definitiva riforma dell'atto elimina il presupposto dell'imposta.
La riforma dell'atto giudiziario rileva quale vicenda processuale incidente sul titolo posto a base della pretesa tributaria, nel quadro della nuova e autonoma fase di rinvio.
La Corte, non richiedendo ulteriori accertamenti di fatto, può decidere la causa nel merito dopo la cassazione.
Il giudizio di rinvio è configurato come fase autonoma e rescissoria, non mera prosecuzione della fase di merito precedente.
art. 3 Cost.
Un'interpretazione che imponesse il pagamento di un'imposta destinata a essere immediatamente restituita sarebbe irragionevole e lesiva del principio di uguaglianza.
art. 53 Cost.
Non è compatibile con la capacità contributiva l'assoggettamento a imposta di un atto definitivamente riformato, cioè privo del presupposto impositivo.
Massime di principio
- In tema di imposta di registro sugli atti dell'autorità giudiziaria, il presupposto impositivo sussiste quando l'atto è idoneo a definire, anche solo parzialmente, il giudizio, pur se impugnato o ancora impugnabile; tuttavia, se l'atto viene definitivamente riformato o annullato, viene meno il presupposto dell'imposta e non può pretendersene la definitiva debenza.
- Il conguaglio o il rimborso conseguenti al passaggio in giudicato della successiva decisione costituiscono il rimedio fisiologico per adeguare il prelievo all'effettiva sorte dell'atto tassato; tali effetti vanno fatti valere con autonoma iniziativa e non nel giudizio sull'avviso di liquidazione, salvo che sia ormai accertata la definitiva insussistenza del presupposto.
- Il giudizio di rinvio dopo cassazione per motivi di merito è una fase autonoma e rescissoria, che non si limita a confermare o riformare la sentenza di primo grado ma è destinata a pronunciare per la prima volta sulle domande delle parti nei limiti del decisum rescindente.
- È irragionevole e contrario ai principi di capacità contributiva e uguaglianza interpretare la normativa in modo da imporre il pagamento di un tributo destinato a essere immediatamente restituito per mancanza definitiva del presupposto impositivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 32597/2021 del 09/11/2021
- ordinanza_civile · 9 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 32598/2021 del 09/11/2021
- ordinanza_civile · 9 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 32599/2021 del 09/11/2021
- ordinanza_civile · 9 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 32600/2021 del 09/11/2021
- ordinanza_civile · 9 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 32601/2021 del 09/11/2021
- ordinanza_civile · 9 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 32602/2021 del 09/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →