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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26769/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 11/02/2025. L'unico motivo dedotto riguardava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura non era ammissibile, perché la pretesa omissione della Corte d'appello non aveva inciso su un motivo ritualmente devoluto in appello: la questione delle attenuanti generiche era stata formulata solo con una memoria di motivi aggiunti, senza collegamento con i motivi originari dell'atto di appello, e dunque era già inammissibile sin dal giudizio di secondo grado. La doglianza di cassazione è stata quindi ritenuta carente di interesse, poiché anche un eventuale accoglimento non avrebbe potuto produrre un esito favorevole nel giudizio di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    La censura riguardava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ne ha negato l'esame in cassazione perché il motivo era inammissibile già in appello e quindi privo di interesse.

Massime di principio

  • È inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello che non abbia esaminato un motivo di gravame già inammissibile nel giudizio di secondo grado, perché l'eventuale accoglimento non potrebbe produrre effetti utili in sede di rinvio.
  • Un motivo formulato solo con memoria di motivi aggiunti, senza collegamento con i motivi dell'atto di appello, è inammissibile ab origine e non può essere utilmente riproposto in cassazione come omessa pronuncia.
  • La dedotta omessa pronuncia su una questione processualmente non devoluta in modo valido non integra vizio decisorio suscettibile di accoglimento nel giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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