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Sentenza

Sentenza n. 13015/2026 - Roma, Sezione 3

per l’annullamento previa adozione di misure cautelari (i) del Decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15.9.2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e dei relativi Allegati A, B, C e D; (ii) del Decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; e per quanto occorrer possa (iii) della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.9.2019, che ha previsto una ricognizione, da parte degli Enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; (iv) dell''Accordo del 7.11.2019 e relativi allegati, siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell''art. 9 ter, d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6.8.2015, n. 125, con il quale sono stati individuati, tra l''altro, i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per i predetti anni il tetto di spesa di ciascuna Regione al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard; (v) dell''intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; (vi) del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute n. 52 del 14.12.2022 della Regione Marche avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall''art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell''art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall''art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell''Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216.”; di ogni atto presupposto, connesso e conseguente anche non conosciuto, ivi incluse le deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Regionali (Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti Ancona; ASUR; INRCA; Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti Marche Nord) con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici.

Giustizia amministrativa202303196

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti statali e regionali di determinazione del tetto di spesa per dispositivi medici e di riparto degli oneri di payback per gli anni 2015-2018, compresi i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e 6 ottobre 2022 e il decreto della Regione Marche del 14 dicembre 2022

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha impugnato i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, la circolare ministeriale del 29 settembre 2019, l'accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, le intese del settembre 2022, il decreto della Regione Marche del 14 dicembre 2022 e gli atti presupposti e conseguenti, contestando la determinazione dei tetti di spesa regionali per dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018 e il meccanismo di compartecipazione delle imprese private al finanziamento del Servizio sanitario nazionale mediante payback. Le censure riguardavano sia l'illegittimità delle norme primarie disciplinanti la materia sia vizi propri degli atti impugnati. Nel corso del giudizio è entrato in vigore l'art. 7 del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, che ha previsto, per gli anni 2015-2018, l'estinzione degli obblighi delle aziende fornitrici mediante il versamento del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali, con conseguente cessazione della materia del contendere nei giudizi relativi a tali provvedimenti. La ricorrente ha dichiarato di avere versato il 25% della quota originariamente dovuta, pari a euro 3.433,30, e la Regione Marche ha accertato tale versamento con determinazione dirigenziale n. 150 del 9 ottobre 2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, senza esaminare nel merito le censure di illegittimità dedotte contro gli atti statali e regionali. La decisione è stata fondata sull'applicazione ex lege dell'art. 7 del d.l. n. 95/2025, poiché la ricorrente ha effettuato il versamento della quota ridotta del 25% e la Regione Marche ne ha accertato l'avvenuto pagamento con atto pubblicato sul sito istituzionale. Il versamento integrale della quota ridotta ha estinto l'obbligazione relativa agli anni 2015-2018 e ha determinato la cessazione della materia del contendere. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando una disposizione sopravvenuta prevede che il versamento di una quota ridotta dell'obbligazione originaria estingua integralmente il debito delle aziende fornitrici di dispositivi medici per determinati annualità, l'effettuazione del versamento e il successivo accertamento da parte della Regione o della Provincia autonoma fanno venir meno l'oggetto del giudizio promosso contro i provvedimenti di ripiano.
  • Nei giudizi relativi agli obblighi di payback per dispositivi medici riferiti agli anni 2015-2018, l'accertamento dell'avvenuto versamento della quota ridotta prevista dalla disciplina sopravvenuta determina ex lege la cessazione della materia del contendere, senza necessità di esaminare nel merito le censure proposte contro gli atti impugnati.
  • In caso di cessazione della materia del contendere determinata dall'applicazione della disciplina sopravvenuta sul payback dei dispositivi medici, le spese di lite sono compensate quando ciò è previsto dalla stessa disciplina.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviAutotutela
RamiSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimento

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