Cassazione Penale, Sentenza n. 1067/2023 del 13/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso mirava a impugnare la sentenza della Corte d'appello di Trieste del 09/03/2021 che aveva confermato la pronuncia del Tribunale di Pordenone (01/07/2019) che aveva dichiarato la responsabilità di Nestor Mihin per i reati, commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, di danneggiamento e lesioni aggravate. Il difensore denunciava: (1) vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del Mihin; (2) violazione di norme processuali richiamate ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. Tuttavia il difensore, munito di procura speciale, ha poi presentato formale dichiarazione di rinuncia al ricorso (atto del 27/09/2021).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta e rituale rinuncia da parte del difensore, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende, applicando l'art. 616 cod. proc. pen. (si precisa che la Corte ha escluso l'allegazione di una sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente e ha richiamato precedenti giurisprudenziali che confermano l'applicazione della sanzione anche quando non è distinta la causa di inammissibilità). La sentenza di merito resta quindi confermata nei suoi effetti sostanziali, essendo il ricorso estinto per rinuncia.
Norme richiamate
Norma che ha consentito la presentazione della requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale in Cassazione; richiamata nella fase di discussione per la presentazione dell'atto del pubblico ministero.
art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità del ricorso per cassazione quando sia intervenuta rinuncia, rendendo improseguibile l'impugnazione.
Stabilisce l'applicazione di una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente alla declaratoria di inammissibilità; la Corte osserva che la norma non distingue le cause dell'inammissibilità e quindi la sanzione è applicabile anche in caso di rinuncia per atto del difensore.
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma richiamata come parte della censura di cassazione (motivo relativo alla violazione di norme processuali con riferimento alla mancata o errata motivazione).
art. 533, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come norma processuale ritenuta violata nella motivazione della sentenza impugnata.
Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016 (giurisprudenza)
Precedente richiamato per il principio che l'art. 616 non distingue tra le diverse cause di inammissibilità e quindi la sanzione pecuniaria può essere applicata indipendentemente dalla natura della causa.
Sez. 5, n. 23636 del 21/03/2018 (giurisprudenza)
Precedente richiamato per sottolineare che, nella fattispecie, non risultando dedotta né provata una sopravvenuta carenza di interesse imputabile a cause estranee al ricorrente, non sussiste motivo per esentare dalla sanzione.
Massime di principio
- La rinuncia formale al ricorso, anche se effettuata dal difensore munito di procura speciale, determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d).
- La dichiarazione di inammissibilità per rinuncia comporta normalmente la condanna alle spese processuali e l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 cod. proc. pen.; la normativa non distingue le cause di inammissibilità.
- Se si contesta la sanzione pecuniaria per inammissibilità, il ricorrente deve allegare e provare una sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l'impugnazione dovuta a causa non imputabile a lui; in mancanza, la sanzione sarà normalmente applicata.
- Prima di rinunciare a un ricorso è opportuno valutare le conseguenze economiche e processuali (spese e sanzione), e, se possibile, documentare cause estranee che giustifichino la sopravvenuta inattività o la carenza di interesse.
- Le censure di merito (vizio di motivazione, violazioni di norme processuali) restano inesaminate se il ricorso è estinto per intervenuta rinuncia; pertanto la rinuncia impedisce l'eventuale riforma della decisione impugnata.
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