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Sentenza

Sentenza n. 4873/2026 - Roma, Sezione 1

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 10 settembre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202511870

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di attivazione del procedimento per il rilascio del visto d’ingresso per motivi di studio e per la fissazione dell’appuntamento per la formalizzazione della domanda

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sull’istanza del 10 settembre 2025, avente a oggetto il rilascio di un visto d’ingresso per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per formalizzare la relativa richiesta. Ha chiesto la dichiarazione dell’illegittimità del silenzio, l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la condanna delle amministrazioni a provvedere entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, l’Amministrazione aveva attivato il procedimento fissando l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per l’11 novembre 2025. Tale attività è stata ritenuta idonea a soddisfare integralmente la pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerando il tempo non particolarmente lungo intercorso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso nonché l’attività dell’Amministrazione, impegnata a fronteggiare un elevato numero di istanze analoghe. È stata tuttavia posta a carico dell’Amministrazione la restituzione al ricorrente del contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione; nel caso concreto, l’attivazione del procedimento nelle more del giudizio ha fatto venir meno l’interesse alla decisione sulla domanda originaria.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta dall’Amministrazione nel corso del giudizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce la base normativa per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quali ulteriori presupposti per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento necessario per formalizzare la domanda amministrativa può integrare pieno soddisfacimento della pretesa azionata, determinando la cessazione della materia del contendere, anche quando non sia ancora stato adottato il provvedimento finale richiesto, purché l’oggetto concreto dell’istanza giudiziale fosse l’attivazione del relativo procedimento.
  • La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nelle more del giudizio instaurato ai sensi dell’art. 117 c.p.a., l’amministrazione adotta una condotta idonea a soddisfare integralmente la pretesa concretamente fatta valere dal ricorrente.
  • La compensazione delle spese può essere giustificata dalla limitata durata dell’inerzia amministrativa e dal comportamento collaborativo dell’amministrazione, anche in presenza di un elevato numero di istanze analoghe; resta possibile porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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