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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17274/2025 del 26/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso per cassazione non è stato esaminato nel merito perché, nel corso del procedimento, la società ricorrente ha depositato rituale rinuncia al ricorso, notificata alla controricorrente, e questa l’ha accettata. La Corte ha quindi dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c. e ha disposto che nulla fosse posto a carico delle spese nei confronti della controricorrente aderente alla rinuncia e del condominio rimasto intimato.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (condomino)

La controversia

Una condomina aveva chiesto al tribunale la declaratoria di nullità di alcune delibere assembleari e di una disposizione del regolamento condominiale che prevedeva i rappresentanti di zona e la loro sostituzione ai condomini assenti o non deleganti anche in assemblea. Il tribunale aveva accolto la domanda solo in parte, dichiarando nulla la clausola regolamentare e, per effetto, le delibere adottate in una specifica assemblea, rigettando il resto. Una società condomina, deducendo di non aver ricevuto l’atto introduttivo del giudizio di primo grado e lamentando la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini, aveva proposto appello. La corte d’appello aveva dichiarato l’impugnazione inammissibile per difetto di legittimazione attiva, ritenendo che la parte pretermessa dovesse semmai proporre opposizione di terzo ex art. 404, comma 1, c.p.c. e non appello. In cassazione la società ricorrente deduceva due motivi di nullità della sentenza e del procedimento: con il primo, la violazione degli artt. 339 e 404 c.p.c. per avere la corte territoriale negato che la ricorrente, pur pretermessa, fosse portatrice di un interesse comune al condominio e quindi non qualificabile come terza rispetto alla sentenza; con il secondo, la violazione degli artt. 102, 339 e 404 c.p.c. per aver ritenuto che la doglianza riguardasse soltanto la lesione della sola appellante e non di tutti i condomini pretermessi.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    richiamato come parametro formale dei motivi di ricorso per nullità della sentenza e del procedimento

  • art. 339 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente in relazione al regime delle impugnazioni e alla dedotta nullità della decisione di primo grado

  • art. 404, comma 1, c.p.c.

    richiamato in relazione alla possibilità per il litisconsorte pretermesso di proporre opposizione di terzo

  • art. 102 c.p.c.

    invocato per sostenere la violazione del litisconsorzio necessario nei confronti di tutti i condomini pretermessi

  • art. 391 c.p.c.

    applicato quale base della declaratoria di estinzione del giudizio a seguito di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte

Massime di principio

  • Quando il ricorrente rinuncia al ricorso per cassazione e la rinuncia è ritualmente accettata dalla parte costituita, il giudizio si estingue ai sensi dell’art. 391 c.p.c., senza necessità di decisione nel merito.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, la Corte può non provvedere sulle spese nei confronti della parte che ha aderito alla rinuncia, secondo la disciplina dell’art. 391 c.p.c.
  • Se una parte ritiene di essere stata pretermessa in un giudizio in cui era configurabile un litisconsorzio necessario, la questione processuale può incidere sul mezzo di tutela esperibile, ma nella decisione in esame tale profilo non è stato scrutinato nel merito per sopravvenuta estinzione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniImpugnazione delibere condominiali
RamiProcesso civileCondominio
SottomaterieRicorso per cassazioneAppello
IstitutiLitisconsorzio necessario

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