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Sentenza

Sentenza del 09/05/2016 n. 226 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

Contributi dovuti al Consorzio Nazionale - Riciclaggio beni a base di polietilene (Polieco) - Difetto di giurisdizione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato un avviso di pagamento relativo ai contributi consortili dovuti per il secondo semestre 2008, notificato l'11 novembre 2014. Ha dedotto la prescrizione quinquennale, l'assenza dell'obbligo di adesione al Consorzio in ragione della tipologia dei beni prodotti, la non imponibilità IVA dei contributi e, con motivi aggiunti, il difetto di giurisdizione del giudice tributario, sostenendo che i contributi Polieco non avessero natura tributaria. La questione della giurisdizione è stata esaminata preliminarmente e d'ufficio.

La decisione

La Commissione Tributaria ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo che i contributi Polieco non siano tributi. L'adesione al Consorzio e il relativo obbligo contributivo non sono necessariamente obbligatori, poiché gli operatori possono organizzare autonomamente la gestione dei rifiuti; inoltre, la misura del contributo è stabilita annualmente dagli organi consortili e non predeterminata dalla legge. Il Consorzio non dispone di un autonomo potere impositivo o di riscossione mediante ruoli e, in caso di mancato pagamento, deve agire davanti al giudice ordinario secondo regole privatistiche, munendosi di un titolo esecutivo giudiziale. Le ulteriori questioni, tra cui prescrizione e legittimità del contributo, non sono state esaminate nel merito dal giudice tributario. Le spese sono state integralmente compensate per la novità della questione e per il rilievo d'ufficio del difetto di giurisdizione.

Norme richiamate

  • Art. 234 del D.Lgs. n. 152/2006

    Gli operatori che non provvedono ai sensi del comma 1 possono (...) organizzare autonomamente, la gestione dei rifiuti di beni in polietilene su tutto il territorio nazionale; mettere in atto un sistema di raccolta e restituzione dei beni in polietilene al termine del loro utilizzo, con avvio al riciclo o al recupero.

    La norma non impone in via generale l'adesione al Polieco: gli operatori possono scegliere sistemi autonomi di gestione dei rifiuti. Prevede inoltre ipotesi di esclusione dall'obbligo di iscrizione o contribuzione in relazione alla tipologia dei beni prodotti.

  • Art. 234, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006

    Personalità giuridica di diritto privato.

    La qualificazione privatistica del Consorzio è coerente con la necessità di agire davanti al giudice ordinario per ottenere il pagamento dei contributi non versati.

  • Corte Costituzionale, sentenze n. 64/2008, n. 334/2006 e n. 73/2005

    La natura tributaria di un'entrata dipende dalla doverosità della prestazione e dal suo collegamento alla pubblica spesa, in relazione a un presupposto economicamente rilevante.

    Il nomen iuris attribuito dalla legge non è decisivo: occorre verificare concretamente se la prestazione abbia natura obbligatoria e sia collegata al finanziamento della spesa pubblica.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 3275/2006

    La domanda diretta ad accertare negativamente l'obbligo di partecipare al Consorzio Polieco e gli obblighi contributivi conseguenti rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

  • Cassazione, sentenza n. 1040/2013 e Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 10703/2005

    I contributi dovuti a consorzi obbligatori, dotati per legge di potere impositivo e riscuotibili con modalità analoghe a quelle fiscali, possono avere natura tributaria. Tali caratteristiche sono state ritenute assenti nel caso del Polieco.

Massime di principio

  • Un contributo consortile appartiene alla giurisdizione tributaria solo se presenta concretamente i caratteri del tributo: obbligatorietà, collegamento alla pubblica spesa e previsione di un potere impositivo e riscossivo attribuito dalla legge.
  • Quando l'adesione al consorzio non è obbligatoria e l'operatore può adottare sistemi autonomi di gestione, il contributo tende ad avere natura privatistica e le controversie spettano al giudice ordinario.
  • La determinazione annuale dell'importo da parte degli organi del consorzio, anziché direttamente dalla legge, è un indice contrario alla natura tributaria della prestazione.
  • Un consorzio di diritto privato che non dispone del potere di iscrivere le somme a ruolo non può procedere direttamente alla riscossione coattiva come un ente impositore: deve ottenere un titolo esecutivo attraverso un'azione davanti al giudice ordinario.
  • La decisione sulla giurisdizione precede l'esame di prescrizione, debenza, inclusione dei prodotti e imponibilità IVA; se il giudice adito è privo di giurisdizione, tali questioni devono essere trattate dal giudice competente.
  • La possibilità di escludere l'obbligo contributivo in base alla tipologia dei prodotti o alla gestione autonoma dei rifiuti richiede normalmente un accertamento concreto dei fatti e della documentazione aziendale.

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