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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22086/2024 del 05/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (socio)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta da una cooperativa nei confronti di un socio già espulso dalla compagine sociale per l'asserita illegittima interruzione del conferimento del latte. La cooperativa chiedeva la condanna al pagamento di una somma, a titolo di penalità prevista dallo statuto sociale per la violazione dell'impegno di conferimento. Il convenuto eccepiva, tra l'altro, che la medesima questione fosse già stata trattata in un precedente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale il giudice di pace aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la devoluzione della controversia al collegio dei probiviri previsto dallo statuto. La corte d'appello aveva ritenuto che non vi fosse giudicato esterno e che l'eccezione di arbitrato non fosse stata ritualmente riproposta, con conseguente affermazione della giurisdizione ordinaria. Nel ricorso per cassazione il soccombente deduceva violazione degli artt. 37, 324 e 346 c.p.c., sostenendo che la precedente decisione aveva già formato giudicato implicito sulla devoluzione agli arbitri e sulla validità della clausola compromissoria, e che, comunque, il difetto di giurisdizione/proponibilità era rilevabile d'ufficio e non richiedeva riproposizione in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, ritenendo che la precedente decisione del giudice di pace, passata in giudicato, avesse già affermato la devoluzione della controversia al collegio dei probiviri qualificato come arbitrato irrituale. Da ciò ha tratto la conseguenza che la domanda giudiziale non poteva essere proposta davanti al giudice ordinario. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., perché la causa era improponibile. Le spese del giudizio di appello e di legittimità sono state poste a carico della cooperativa controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 12 dello statuto sociale

    prevedeva la penalità per la violazione dell'impegno di conferimento del latte, base sostanziale della domanda della cooperativa.

  • artt. 22 e 47 dello statuto sociale

    sono stati interpretati come previsione di devoluzione delle controversie al collegio dei probiviri, qualificato dalla Corte come arbitrato irrituale.

  • art. 37 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente e dalla Corte per il tema del difetto di giurisdizione e della sua rilevabilità.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato per sostenere la formazione del giudicato esterno sulla precedente decisione del giudice di pace.

  • art. 346 c.p.c.

    la Corte ha escluso che operasse la decadenza, poiché l'eccezione era stata già esaminata e accolta in primo grado; la riproposizione non era necessaria per la parte vittoriosa su quel punto.

  • art. 50 c.p.c.

    richiamato per distinguere l'ipotesi dell'arbitrato rituale, che può comportare la translatio judicii, da quella dell'arbitrato irrituale.

  • art. 310, comma 2, c.p.c.

    la Corte ne richiama il regime per osservare che l'inefficacia della sentenza per estinzione opera nell'arbitrato rituale, non in quello irrituale.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    base processuale della cassazione senza rinvio, in quanto la domanda non poteva essere proposta davanti al giudice ordinario.

Massime di principio

  • Nel caso di controversia devoluta a arbitrato irrituale, la questione relativa alla validità e all'interpretazione della clausola compromissoria integra un profilo di merito, non un'eccezione processuale di competenza.
  • La decisione del giudice che qualifichi espressamente la clausola come arbitrato irrituale e dichiari la domanda improponibile può passare in giudicato e precludere la riproposizione della medesima domanda davanti al giudice ordinario.
  • L'eccezione relativa alla devoluzione ad arbitri irrituali, una volta esaminata e accolta in primo grado, non deve essere riproposta dalla parte vittoriosa ai sensi dell'art. 346 c.p.c.; la mancata riproposizione non comporta decadenza.
  • Le questioni attinenti alla proponibilità dell'azione sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado, salvo il limite del giudicato o dell'acquiescenza già formatosi sulla medesima questione.
  • Quando il giudice di legittimità accerta che la domanda era improponibile per effetto di un precedente giudicato sulla devoluzione ad arbitrato irrituale, può cassare senza rinvio la sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieArbitratoImpugnazioni
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoNullitàOnere della prova

Testo integrale

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