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Ordinanza

Ordinanza n. 43/2026 - Bolzano, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600093

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Bolzano, Sez. autonomaOrdinanza cautelareAzione di accertamento

Atto impugnato: atti del GSE relativi al recupero degli extraprofitti mediante rettifica del prezzo di cessione dell'energia, fatture, diffida di pagamento e conguaglio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore servizi energetici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha chiesto in via principale l'accertamento dell'insussistenza del credito vantato dal GSE, quantificato in 76.787,84 euro o nella diversa somma indicata in corso di causa, e l'accertamento dell'illegittimità degli atti con cui il GSE ha preteso il pagamento e operato il conguaglio ai sensi dell'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022. In via subordinata ha chiesto l'annullamento della diffida di pagamento, delle fatture emesse per la rettifica del prezzo di cessione dell'energia riferita ai periodi indicati in ricorso e della nota di credito che non avrebbe integralmente stornato le pretese relative all'anno 2022. In sede cautelare ha dedotto il rischio che l'esecuzione delle pretese economiche compromettesse irreversibilmente la continuità e il futuro della società, richiamando una relazione tecnica sulla crisi di liquidità.

La decisione

Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che sono dubbie la diretta impugnabilità degli atti del GSE e la riconducibilità della controversia alla giurisdizione amministrativa, riservando l'approfondimento al giudizio di merito. Ha tuttavia ritenuto sussistente la propria competenza territoriale, poiché gli effetti diretti negativi degli atti impugnati risultano limitati alla sfera patrimoniale della ricorrente, localizzata nella provincia di Bolzano. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che la complessità delle questioni non consentisse un esame adeguato nella fase cautelare. Quanto al periculum in mora, ha escluso che il pregiudizio fosse stato provato: la relazione del commercialista era stata unilateralmente predisposta dalla ricorrente e appariva non convincente alla luce della patrimonializzazione e della solidità economico-finanziaria della società. Ha inoltre osservato che l'operatore, in ragione del tempo trascorso e del quadro normativo noto, avrebbe dovuto predisporre tempestivamente le misure necessarie a fronteggiare il prelievo sugli extraprofitti. In ogni caso, il danno prospettato, essenzialmente economico, sarebbe integralmente risarcibile o ripetibile in caso di esito favorevole del giudizio. In assenza del periculum in mora, la domanda cautelare è stata respinta. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la novità e peculiarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 15-bis d.l. 27 gennaio 2022, n. 4

    Costituisce la base normativa delle pretese del GSE relative al recupero degli extraprofitti mediante rettifica del prezzo di cessione dell'energia; la legittimità e l'applicabilità della disciplina sono state rimesse all'approfondimento della fase di merito.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare; il rigetto è stato fondato sull'assenza del periculum in mora.

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede.

    Il criterio degli effetti può radicare la competenza del TAR periferico quando gli effetti diretti dell'atto sono limitati al territorio regionale; tali effetti vanno individuati in relazione all'interesse azionato e al perimetro concreto dell'impugnazione.

  • art. 13, comma 3, c.p.a.

    Negli altri casi è inderogabilmente competente, per gli atti statali, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.

    La regola residuale per gli atti statali opera quando non ricorrono i criteri territoriali previsti dai commi precedenti.

  • art. 3, comma 2, d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426

    La sezione autonoma di Bolzano [...] decide sui ricorsi contro atti e provvedimenti emessi [...] dagli organi della pubblica amministrazione, non aventi sede nella provincia di Bolzano, la cui efficacia è limitata al territorio della provincia medesima.

    La competenza della Sezione autonoma di Bolzano sussiste per gli atti di amministrazioni non aventi sede nella provincia quando la loro efficacia è territorialmente limitata alla provincia stessa.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando le questioni di giurisdizione e di diretta impugnabilità dell'atto sono complesse e richiedono un esame incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può riservarne l'approfondimento alla fase di merito e decidere provvisoriamente la domanda cautelare sulla base degli altri presupposti cautelari.
  • La competenza territoriale del TAR fondata sul criterio degli effetti deve essere determinata considerando l'interesse concretamente azionato e il perimetro dell'impugnazione; quando gli effetti diretti dell'atto incidono esclusivamente sulla sfera patrimoniale del ricorrente localizzato nel territorio regionale, può ritenersi competente il TAR della regione interessata.
  • Il periculum in mora non è dimostrato da una relazione tecnica unilateralmente predisposta dalla parte quando il suo contenuto risulti incompatibile con gli elementi obiettivi relativi alla patrimonializzazione e alla solidità economico-finanziaria dell'impresa.
  • Il pregiudizio esclusivamente economico non integra, di regola, un danno cautelarmente irreparabile quando sia suscettibile di integrale ristoro o ripetizione in caso di esito favorevole del giudizio.
  • L'operatore economico soggetto a un prelievo previsto da un quadro normativo noto deve adottare tempestivamente misure gestionali e organizzative idonee a fronteggiarne gli effetti; l'omessa predisposizione può incidere sulla valutazione del periculum in mora.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiTutela cautelareCompetenza
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareRiparto di giurisdizioneOnere della prova e principio dispositivo

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