Cassazione Penale, Sentenza n. 15140/2025 del 16/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che aveva confermato le condanne per concorso nell'omicidio di Rosa Tarantino, nel tentato omicidio di Giuseppe Casadibari e nella detenzione/porto delle armi. Conte e D'Elia denunciano vizi di motivazione e travisamento probatorio con particolare riferimento all'uso delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Sabba, Papaleo, Tarullo), alle incongruenze temporali e ricostruttive tra i testi, alla valutazione e attribuzione dei tabulati telefonici (utenza '252'), all'ammissibilità e all'esito della rinnovazione istruttoria/perizia, alla qualificazione giuridica dei fatti e all'aggravante del metodo mafioso, nonché al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e a profili del trattamento sanzionatorio. Papaleo censura il calcolo della pena sostenendo che l'aggravante mafiosa non avrebbe dovuto concorrere con l'attenuante della collaborazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi di Domenico Conte e Alessandro D'Elia, annullando con rinvio la sentenza di appello rispetto alle loro posizioni per gravi vizi argomentativi relativi soprattutto al trattamento delle dichiarazioni dei collaboratori e alla ricostruzione dei minuti precedenti l'agguato; ha disposto che la Corte d'assise d'appello riesamini integralmente la regiudicanda con pieni poteri, evitando i vizi già rilevati. Il ricorso di Rocco Papaleo è stato invece respinto: la Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione del trattamento sanzionatorio posta dalla Corte territoriale, spiegandone la composizione e rigettando l'idea che l'aggravante mafiosa avesse inciso in misura tale da rendere necessaria una rideterminazione diversa della pena. Per Papaleo è stata disposta la condanna alle spese processuali.
Norme richiamate
Aggravante riferita all'agevolazione e al metodo: utilizzata in contestazione ai delitti, ma la Corte ha dovuto valutare la prova della natura mafiosa del gruppo e il dolo d'agevolazione.
Rilevante per valutare l'aggravante di tipo mafioso; la Corte ha richiamato l'incompatibilità tra riconoscimento dell'aggravante e dell'attenuante per collaborazione, valutando la sussistenza del relativo substrato soggettivo e oggettivo.
Codice di procedura penale, art. 603, comma 3
Consente la rinnovazione istruttoria (perizia) anche in giudizio abbreviato alle condizioni previste: la Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibile la rinnovazione svolta dalla Corte d'appello e l'uso dei risultati peritale, purché correttamente motivati.
Codice penale, art. 82, comma 2
Norma richiamata in relazione agli aumenti di pena per continuazione; la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia adeguatamente spiegato gli aumenti singoli ma ha chiarito come siano stati composti gli aumenti complessivi.
Codice penale, art. 99, comma 3
Rilevato in tema di determinazione del cumulo e del trattamento sanzionatorio; la Corte ha chiesto motivazione adeguata sull'applicazione dei vari aumenti.
Codice penale, art. 81, comma 2
Richiamato in relazione agli aumenti minimi per recidiva e aggravanti; la Corte ha verificato che l'aumento complessivo del giudice di primo grado non rispettava i minimi legali e ha spiegato la diversa ripartizione operata in appello.
Codice di procedura penale, art. 238-bis
Norma citata con riferimento alla produzione di sentenze precedenti (estrazione per capacità di prova); rilevanza come elemento probatorio richiedente adeguata valutazione nel complesso.
Giurisprudenza (Sezioni Unite, sentenza Aquilina e altre pronunce richiamate)
"Sez. U., n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina"
Principio richiamato in merito al valore del convergere delle dichiarazioni di più accusatori: è decisivo il riscontro sul nucleo essenziale del racconto; divergenze circostanziali possono essere trascurate salvo che siano tali da inficiare l'attendibilità complessiva.
Massime di principio
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia richiedono verifica rigorosa: la convergenza deve riguardare il "nucleo essenziale" della vicenda; divergenze su elementi temporali o logistici decisivi possono far venire meno l'affidabilità.
- La prova tecnica (es. analisi tabulati telefonici) può corroborare le dichiarazioni ma non può supplire a fondamentali contraddizioni tra testi: un riscontro tecnico non 'sanifica' automaticamente discrepanze probatorie centrali.
- La rinnovazione istruttoria e le perizie sono ammissibili anche dopo rito abbreviato (art. 603 c.3 c.p.p.), purché siano motivate e i periti possano utilizzare documenti non già inseriti nel fascicolo dibattimentale; tuttavia l'uso della rinnovazione non esonera la Corte dal valutare criticamente le testimonianze primarie.
- Quando aggravanti e attenuanti risultano incompatibili (es. aggravante mafiosa e attenuante per collaborazione), il giudice deve motivare chiaramente la composizione del trattamento sanzionatorio e l'incidenza di ciascuna circostanza sulla pena.
- Se le accuse contro soggetti non materialmente presenti si fondano soprattutto su resoconti eteroaccusatori, il giudice di merito deve spiegare in modo non apodittico come le discrepanze temporali o narrative siano state risolte; in mancanza la Cassazione annullerà e rinvierà per nuovo esame.
- Nel calcolo della pena il giudice deve esplicitare la misura e la fonte di ogni aumento o diminuzione (continuazione, recidiva, aggravanti/attenuanti) per consentire controllo di legittimità sul quantum.
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