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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13338/2025 del 19/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia sul diniego di rimborso dell'IVA versata in via di rivalsa relativa all'anno 2018 sugli oneri generali di sistema elettrico (OGSE) fatturati da CV Trading srl. Intesa Sanpaolo aveva chiesto il rimborso direttamente all'Amministrazione finanziaria ritenendo indebita l'inclusione degli OGSE nella base imponibile IVA.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza impugnata della CGT2 Piemonte e dichiarando inammissibile il ricorso originario di Intesa. Ha affermato che, in linea di principio, il diritto al rimborso dell'IVA indebitamente versata spetta al soggetto passivo che ha effettuato il versamento all'Erario (il cedente/prestatore) e non al cessionario/committente che ha pagato l'IVA in rivalsa. Lo split payment non modifica la qualifica di debitore d'imposta del cedente; la legittimazione diretta del cessionario ad agire contro l'Erario è ammessa soltanto in via eccezionale (es. impossibilità o eccessiva difficoltà del recupero presso il fornitore, o quando una disposizione chiara e precisa del diritto UE riconosca tale potere), circostanze non ricorrenti nel caso di specie. Pertanto l'azione diretta di Intesa nei confronti dell'Amministrazione è stata ritenuta inesistente.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 633/1972, art. 13

    Definisce la base imponibile IVA; la giurisprudenza comunitaria e nazionale distingue le somme che costituiscono corrispettivo da quelle riscosse per conto dell'Erario (OGSE), che non rientrano nella base imponibile in quanto non sono corrispettivo del bene/servizio

  • d.P.R. n. 633/1972, art. 17 ter

    Regola il meccanismo dello split payment; la Corte chiarisce che tale disciplina incide sulle modalità di riscossione ma non sulla qualifica del soggetto debitore d'imposta, che resta il cedente/prestatore

  • Decisione di esecuzione (UE) 2015/1401 del Consiglio

    Riconosce lo split payment come misura speciale di deroga diretta alla direttiva 2006/112/CE in relazione alle modalità di pagamento e fatturazione dell'IVA; supporta l'interpretazione secondo cui lo split payment non modifica la titolarità dell'obbligo tributario

  • Direttiva 2006/112/CE

    art. 193 (menzionato in massime giurisprudenziali)

    Sancisce il principio secondo cui il fornitore agisce come collettore dell'IVA per conto dell'Erario; i rapporti interni tra cedente e cessionario non incidono sulla posizione debitoria verso l'Erario

  • Giurisprudenza Corte di Giustizia UE (es. Reemtsma C-35/05, Compass C-38/16, C-83/23 H Gmbh, C-316/22 Gabel)

    Stabilisce i principi di effettività, neutralità e le condizioni in cui lo Stato membro può prevedere che solo il prestatore sia titolare dell'azione di rimborso; riconosce l'eccezione per cui il destinatario può agire direttamente contro l'amministrazione quando il recupero dal fornitore è impossibile o eccessivamente difficile o quando la normativa UE conferisce un diritto diretto

Massime di principio

  • Il diritto al rimborso dell'IVA indebitamente versata spetta, in via ordinaria, al soggetto passivo che ha effettivamente versato l'imposta all'Erario (il cedente/prestatore); il cessionario/committente deve, di norma, esperire un'azione civilistica di ripetizione dell'indebito nei confronti del cedente
  • Lo split payment (art. 17 ter DPR 633/1972) incide sulle modalità di pagamento ma non altera la qualifica di debitore d'imposta: chi ha effettuato l'operazione resta il soggetto titolare dell'obbligazione tributaria
  • Il cessionario può agire direttamente contro l'Amministrazione finanziaria solo in via eccezionale: quando il recupero presso il fornitore è impossibile o eccessivamente difficile (es. insolvenza, irreperibilità, cessazione dell'attività) oppure quando il diritto al rimborso discende da una disposizione chiara, precisa e incondizionata del diritto UE che non può essere efficacemente fatto valere contro il fornitore
  • Gli OGSE, essendo oneri imposti dalla legge e riscossi dal fornitore per conto dell'Erario, non svolgono funzione di corrispettivo e pertanto non costituiscono ordinariamente base imponibile IVA; tuttavia anche il riconoscimento di tale natura non attribuisce automaticamente al cessionario la legittimazione ad agire contro l'Erario
  • Nelle ipotesi di contestazione della detrazione IVA in sede di liquidazione del cessionario soggetto passivo, può invece profilarsi un rapporto diretto con l'Amministrazione e la possibilità di far valere crediti d'imposta nei relativi giudizi tributari

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