Cassazione Penale, Sentenza n. 39571/2024 del 28/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del 20/02/2024 della Corte d'appello di L'Aquila che aveva dichiarato inammissibile l'appello promosso dalla difesa dopo la sentenza di condanna del 24/05/2023. La Corte di appello motivava l'inammissibilità con l'assenza del deposito, contestualmente all'impugnazione, di specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio, come previsto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. La difesa ha sostenuto di aver inviato per PEC atto di nomina di difensore di fiducia con procura speciale ed elezione di domicilio, datato 7/06/2023, che tuttavia, per un disguido, non era stato trasmesso dalla cancelleria del Tribunale di Pescara alla Corte di appello; tale circostanza risultava da comunicazione della cancelleria del Tribunale del 27/02/2024.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, avendo l'esame degli atti dimostrato l'esistenza dell'atto di nomina e procura speciale datato 7/06/2023 (quindi rilasciato dopo la sentenza del 24/05/2023) e l'erronea applicazione da parte della Corte d'appello dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che aveva dichiarato una causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-quater, non configurabile nel caso concreto. Ha perciò annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila per un nuovo giudizio.
Norme richiamate
Prevede, a pena di inammissibilità, l'obbligo del deposito contestuale all'impugnazione di specifico mandato (rilasciato dopo la sentenza) contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio; la questione rilevante è verificare concretamente l'effettiva esistenza e trasmissione di tale mandato
Norma applicata dalla Corte territoriale per dichiarare l'inammissibilità; la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello ne abbia fatto un'erronea applicazione, dichiarando una causa di inammissibilità non configurabile alla luce degli atti
Motivi invocati dal ricorrente in cassazione (violazione di norme di diritto e vizio di motivazione/contraddittorietà) per ottenere l'annullamento dell'ordinanza
Richiamato nella requisitoria del Pubblico ministero che aveva chiesto dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria; non è stata accolta dalla Corte di cassazione
Giurisprudenza della Corte di cassazione
Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Rv. 255304 - 01
Rammentata come principio che consente alla Corte di cassazione l'esame diretto degli atti quando necessario per risolvere questioni processuali, strumento che qui ha permesso di verificare l'effettiva sussistenza dell'atto di nomina
Massime di principio
- Se il difensore è nominato dopo la pronuncia della sentenza di condanna, l'appello è subordinato al deposito, contestuale all'impugnazione, di procura speciale contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio (art. 581, comma 1-quater); l'assenza del deposito può comportare inammissibilità, salvo che risulti in concreto che il mandato esiste e sia stato effettivamente trasmesso
- Il giudice di merito deve verificare concretamente l'effettiva esistenza e la trasmissione degli atti (es. procura inviata via PEC) prima di dichiarare l'inammissibilità per difetto formale; un mero rilievo formale non sufficiente se dagli atti emerge che il requisito sussiste
- In caso di errore o omissione della cancelleria (mancata trasmissione di documenti inviati dalla difesa), il rimedio può essere il riesame e, se necessario, l'annullamento con rinvio: la Corte di cassazione può esaminare direttamente gli atti per constatare tali profili
- La difesa deve conservare e poter esibire le prove del tempestivo invio/deposito (ricevute PEC, comunicazioni di cancelleria) per opporsi all'eventuale eccezione di inammissibilità
- La Corte di cassazione è competente ad annullare l'ordinanza che abbia errato nell'applicazione di norme processuali (art. 591 e simili) e a disporre il rinvio per un nuovo giudizio quando la causa di inammissibilità non risulta configurabile in concreto
- Richieste sanzionatorie del pubblico ministero (es. ex art. 616) non impediscono l'esame di merito degli atti quando la documentazione dimostra la fondatezza dell'impugnazione
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