Cassazione Civile, Ordinanza n. 24173/2023 del 08/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della domanda di definizione agevolata della lite fiscale pendente, presentata dalla società e corredata dal pagamento, e poiché non era intervenuto alcun diniego, ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre disposto che le spese restassero a carico di chi le aveva anticipate, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 5, della L. n. 130/2022.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR del Veneto che aveva rigettato l'appello erariale e confermato l'accoglimento, da parte della CTP di Venezia, del ricorso di una società sportiva dilettantistica contro un atto di irrogazione di sanzioni IVA per l'anno 2012. Nel corso del giudizio di cassazione, la società controricorrente ha depositato domanda di definizione agevolata della lite fiscale pendente ai sensi dell'art. 5 della L. n. 130/2022, allegando l'F24 attestante il pagamento dell'importo dovuto. Non risultando un diniego della definizione agevolata, la questione è stata definita in rito con l'estinzione del giudizio.
Norme richiamate
La presentazione della domanda di definizione agevolata della lite fiscale pendente, unitamente al pagamento dell'importo dovuto e in assenza di diniego, comporta l'estinzione del giudizio; le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
Massime di principio
- Nei giudizi tributari pendenti, la presentazione della domanda di definizione agevolata prevista dalla legge speciale, se accompagnata dal pagamento dovuto e non seguita da diniego, determina l'estinzione del processo.
- In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata della lite fiscale, le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24092/2023 del 08/08/2023
- ordinanza_civile · 8 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24093/2023 del 08/08/2023
- ordinanza_civile · 8 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24094/2023 del 08/08/2023
- ordinanza_civile · 8 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24095/2023 del 08/08/2023
- ordinanza_civile · 8 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24099/2023 del 08/08/2023
- ordinanza_civile · 8 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24101/2023 del 08/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →