Cassazione Penale, Ordinanza n. 32094/2025 del 26/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il primo motivo tendeva a ottenere una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità e che il secondo motivo era reiterativo e privo di specificità. Ha inoltre dichiarato tardiva la memoria depositata il 10/07/2025. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la sua responsabilità per due reati: danneggiamento e lesioni personali. Con il primo motivo si è dedotto vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di danneggiamento, sostenendo anche il travisamento della prova. Con il secondo motivo si è censurata la motivazione sulla responsabilità penale per il reato di lesioni personali. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché mirava a sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove, alternativa rispetto a quella compiuta dai giudici di merito, i quali avevano motivato in modo logico e coerente valorizzando anche la testimonianza oculare e gli indici sintomatici del dolo, incluso il movente. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché meramente reiterativo e aspecifico, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva richiamato le testimonianze e la documentazione medica a sostegno della responsabilità.
Norme richiamate
Il reato di danneggiamento è stato ritenuto integrato anche sotto il profilo soggettivo sulla base degli indici valorizzati dai giudici di merito; in cassazione non è consentito sostituire a tale valutazione una diversa lettura dei fatti.
La responsabilità per lesioni personali è stata confermata sulla base di una motivazione logica e delle prove testimoniali e documentali; il motivo di ricorso che non si confronta con tale motivazione è inammissibile.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre censure che, pur formalmente rubricate come vizio di motivazione o travisamento della prova, mirino in realtà a ottenere una nuova ricostruzione del fatto e una diversa valutazione del materiale probatorio.
- Quando la sentenza impugnata è sorretta da motivazione logica, coerente e priva di aporie, il ricorso per cassazione non può limitarsi a contrapporre una lettura alternativa delle risultanze istruttorie.
- Il motivo di ricorso è inammissibile se è meramente reiterativo rispetto alle deduzioni già svolte nei gradi di merito e non si confronta specificamente con le ragioni poste a base della decisione impugnata.
- Ai fini della conferma della responsabilità per lesioni o danneggiamento, la valorizzazione congiunta di testimonianze oculari, ulteriori riscontri probatori e indici sintomatici del dolo può integrare una motivazione sufficiente e logicamente apprezzabile in sede di merito.
Come è indicizzato
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