Cassazione Penale, Sentenza n. 35858/2024 del 25/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto l'irregolarità della notificazione come nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., estesa agli atti successivi fino al provvedimento impugnato, in quanto l'irrituale notifica non prova la conoscenza dell'atto. Ha dunque annullato la sentenza impugnata e rinviato il giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Catania per nuovo esame.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 178, 179 e 601, comma 5, cod. proc. pen. per omessa/irregolare notificazione del decreto di citazione in appello. In particolare, nonostante avesse nominato e eletto domicilio presso un nuovo difensore (Avv. Enrico M.G. Platania) revocando il precedente, la notifica del decreto era stata effettuata per errore al difensore revocato, con la conseguente mancata prova dell'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario.
Norme richiamate
Regolamenta le modalità di notificazione degli atti processuali: ai fini decisionali, è rilevante che la notifica sia diretta al difensore effettivamente nominato e al domicilio eletto, pena l'irregolarità dell'atto.
La nullità per omessa o irregolare notificazione è assoluta quando non è raggiunta la prova dell'effettiva conoscenza dell'atto; tale nullità si estende agli atti successivi fino al provvedimento impugnato.
art. 601, comma 5, cod. proc. pen.
Disciplina la notificazione del decreto di citazione in appello: la notifica deve essere effettuata correttamente al difensore e al domicilio eletto; l'errata notificazione al difensore revocato determina la nullità invocata.
Massime di principio
- Quando l'imputato nomina un nuovo difensore e lo elegge domicilio per le notificazioni, le notifiche successive devono essere effettuate al nuovo difensore; la notifica al difensore precedentemente revocato è irrilevante e può determinare nullità assoluta.
- La nullità per omessa o irregolare notificazione è assoluta se non sussiste prova della conoscenza dell'atto; essa estende i suoi effetti agli atti successivi fino al provvedimento impugnato, con conseguente annullamento e rinvio per nuovo giudizio.
- Chi assume di non aver ricevuto correttamente una notificazione deve documentare la revoca del precedente difensore e la nomina/electione di domicilio del nuovo difensore per poter far valere la nullità.
- In presenza di notifiche errate, il rimedio è l'annullamento della sentenza impugnata e la celebrazione di un nuovo giudizio, salvo che non sussista prova della effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario.
- Per evitare problemi processuali, è fondamentale comunicare tempestivamente revoche e nomine dei difensori, curando l'elezione del domicilio e conservando prova delle comunicazioni per eventuali contestazioni sulla notifica.
Testo integrale
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