Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35858/2024 del 25/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto l'irregolarità della notificazione come nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., estesa agli atti successivi fino al provvedimento impugnato, in quanto l'irrituale notifica non prova la conoscenza dell'atto. Ha dunque annullato la sentenza impugnata e rinviato il giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Catania per nuovo esame.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 178, 179 e 601, comma 5, cod. proc. pen. per omessa/irregolare notificazione del decreto di citazione in appello. In particolare, nonostante avesse nominato e eletto domicilio presso un nuovo difensore (Avv. Enrico M.G. Platania) revocando il precedente, la notifica del decreto era stata effettuata per errore al difensore revocato, con la conseguente mancata prova dell'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario.

Norme richiamate

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Regolamenta le modalità di notificazione degli atti processuali: ai fini decisionali, è rilevante che la notifica sia diretta al difensore effettivamente nominato e al domicilio eletto, pena l'irregolarità dell'atto.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    La nullità per omessa o irregolare notificazione è assoluta quando non è raggiunta la prova dell'effettiva conoscenza dell'atto; tale nullità si estende agli atti successivi fino al provvedimento impugnato.

  • art. 601, comma 5, cod. proc. pen.

    Disciplina la notificazione del decreto di citazione in appello: la notifica deve essere effettuata correttamente al difensore e al domicilio eletto; l'errata notificazione al difensore revocato determina la nullità invocata.

Massime di principio

  • Quando l'imputato nomina un nuovo difensore e lo elegge domicilio per le notificazioni, le notifiche successive devono essere effettuate al nuovo difensore; la notifica al difensore precedentemente revocato è irrilevante e può determinare nullità assoluta.
  • La nullità per omessa o irregolare notificazione è assoluta se non sussiste prova della conoscenza dell'atto; essa estende i suoi effetti agli atti successivi fino al provvedimento impugnato, con conseguente annullamento e rinvio per nuovo giudizio.
  • Chi assume di non aver ricevuto correttamente una notificazione deve documentare la revoca del precedente difensore e la nomina/electione di domicilio del nuovo difensore per poter far valere la nullità.
  • In presenza di notifiche errate, il rimedio è l'annullamento della sentenza impugnata e la celebrazione di un nuovo giudizio, salvo che non sussista prova della effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario.
  • Per evitare problemi processuali, è fondamentale comunicare tempestivamente revoche e nomine dei difensori, curando l'elezione del domicilio e conservando prova delle comunicazioni per eventuali contestazioni sulla notifica.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.