Sentenza del 21/01/2015 n. 1007 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava un avviso di rettifica notificato il 7 aprile 2000, relativo all’IVA per il 1994, con cui l’Ufficio aveva ridotto il credito dichiarato dalla società e recuperato la maggiore imposta. La CTP di Roma aveva dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; la CTR del Lazio aveva confermato tale esito, ritenendo che la lite fosse stata definita tramite condono ai sensi dell’art. 16 della legge n. 289/2002 oppure, in alternativa, mediante accertamento con adesione ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 218/1997. L’Agenzia ha contestato, con il primo motivo, la motivazione della CTR, sostenendo che la comunicazione relativa al condono riguardava un diverso giudizio. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione di legge, affermando che la sola istanza di accertamento con adesione, non seguita dal perfezionamento dell’accordo, non estingue la controversia.
La decisione
La Cassazione ha accolto entrambi i motivi dell’Agenzia. Ha rilevato che la CTR aveva attribuito efficacia estintiva a una comunicazione di condono che, secondo le risultanze processuali, si riferiva a un diverso procedimento; inoltre, la sola presentazione dell’istanza di accertamento con adesione non comporta la cessazione della materia del contendere: essa sospende per 90 giorni il termine per impugnare, mentre il mancato perfezionamento dell’accordo non estingue il giudizio instaurato contro l’atto impositivo. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio, che dovrà esaminare le questioni di merito rimaste assorbite e liquidare anche le spese del giudizio di cassazione. La Cassazione non ha deciso nel merito la legittimità della rettifica IVA.
Norme richiamate
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46
Secondo il costante insegnamento di questa Corte, invero, il vizio di motivazione sussiste allorquando si sia in presenza di una errata valutazione delle risultanze di causa, sicchè la decisione venga a fondarsi su di un'erronea ricostruzione del fatto costitutivo, modificativo, impeditivo od estintivo del diritto controverso.
La cessazione della materia del contendere non può essere dichiarata sulla base di una ricostruzione dei fatti incompatibile con le risultanze processuali. Occorre che sia effettivamente intervenuto un mutamento della situazione controversa idoneo a estinguere la pretesa o a soddisfare la parte che ha agito.
D.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 6
La presentazione dell'istanza di definizione determina, per contro, esclusivamente la sospensione, del D.Lgs. n. 218 del 1997 , ex art. 6, del termine per l'impugnazione fissato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 (Cass. 4247/2013), per il periodo di 90 gg., mentre la mancata conclusione dell'accordo determina l'impugnazione dell'atto impositivo, in difetto della quale l'atto medesimo diventa definitivo (Cass. 28051/2009).
L’istanza di accertamento con adesione sospende per 90 giorni il termine per impugnare l’atto, ma non equivale alla definizione della lite. Se l’accordo non si perfeziona, la controversia sull’atto impositivo può proseguire; l’atto diventa definitivo se non viene impugnato.
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21
La presentazione dell'istanza di definizione determina, per contro, esclusivamente la sospensione, del D.Lgs. n. 218 del 1997 , ex art. 6, del termine per l'impugnazione fissato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 (Cass. 4247/2013), per il periodo di 90 gg., mentre la mancata conclusione dell'accordo determina l'impugnazione dell'atto impositivo, in difetto della quale l'atto medesimo diventa definitivo (Cass. 28051/2009).
Il termine previsto per impugnare l’atto tributario è sospeso per 90 giorni dalla presentazione dell’istanza di accertamento con adesione. La sospensione non elimina l’onere di impugnare l’atto qualora l’accordo non venga concluso.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere presuppone un effettivo e provato mutamento della situazione controversa, normalmente accompagnato da conclusioni conformi delle parti; non basta una supposizione del giudice né un atto riferibile a un diverso procedimento.
- La presentazione di un’istanza di accertamento con adesione, da sola, non definisce la controversia e non estingue il giudizio. Se l’accordo non si perfeziona, il ricorso contro l’atto impositivo prosegue, purché sia stato proposto tempestivamente tenendo conto della sospensione di 90 giorni.
- La decisione sulla cessazione della materia del contendere deve essere fondata su una verifica coerente delle prove e delle allegazioni processuali; una ricostruzione fattuale non adeguatamente motivata può determinare la cassazione della sentenza.
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