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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04376/2025 del 03/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di appello, con un unico motivo articolato in violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare contestava: a) l'affermazione di responsabilità per il reato di occultamento/distruzione di scritture contabili; b) la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, sostenendo che il termine fosse già maturato al momento della decisione di secondo grado; c) l'illegittimità del riconoscimento della recidiva reiterata. A fondamento della tesi difensiva deduceva che le scritture contabili erano state distrutte prima della data di accertamento e che la contabilità non fosse stata istituita. La Corte ha ritenuto le censure in parte non dedotte in appello e in parte dirette a sollecitare una rivalutazione del fatto e della prova, non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza principale investisse apprezzamenti di fatto e valutazioni probatorie riservati al giudice di merito, la cui motivazione in appello era congrua, completa e non manifestamente illogica. Ha inoltre affermato che il reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000 ha natura permanente e che il momento consumativo va individuato nella conclusione dell'accertamento, con conseguente insussistenza della prescrizione alla data della sentenza di appello. La censura sulla recidiva reiterata è stata dichiarata inammissibile perché non proposta con l'atto di appello ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. All'imputato sono state inoltre poste a carico le spese processuali e la somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. 74/2000

    La norma punisce l'occultamento totale o parziale delle scritture contabili; la fattispecie è stata qualificata come reato permanente, con consumazione che perdura finché dura l'obbligo di esibizione dei documenti durante il controllo.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Le censure non dedotte nei motivi di appello sono inammissibili in sede di legittimità.

  • art. 620 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo, non ricavabile con certezza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito ottenere una rivalutazione del merito attraverso doglianze che mirino a rimettere in discussione la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove, se la sentenza impugnata è sorretta da motivazione congrua, completa e non manifestamente illogica.
  • Il reato di occultamento totale o parziale delle scritture contabili ex art. 10 d.lgs. 74/2000 ha natura permanente: il momento consumativo coincide con la cessazione dell'obbligo di esibizione nel corso del controllo, e non con l'inizio dell'accertamento.
  • Quando il controllo amministrativo è ancora in corso, la mancata consegna o l'occultamento della contabilità mantiene in vita la permanenza del reato e impedisce di anticipare il dies a quo della prescrizione.
  • Le questioni non devolute con l'appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione; in particolare, la censura sulla recidiva non dedotta in secondo grado è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso impedisce di far valere il decorso di ulteriore tempo ai fini della prescrizione successiva alla sentenza di secondo grado.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reatoNullità processuale

Testo integrale

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